Competenza fallimentare per i crediti da lavoro strumentali al concorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12095 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la dichiarazione di fallimento, la domanda del lavoratore volta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato è devoluta alla cognizione del giudice fallimentare quando l’accertamento sia meramente strumentale alla successiva condanna al pagamento di crediti, e cioè finalizzato esclusivamente alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito. Al giudice del lavoro, quale giudice del rapporto, resta riservata la cognizione delle controversie sullo status del lavoratore solo ove sussista un interesse alla tutela della posizione all’interno dell’impresa. L’improcedibilità delle azioni cognitive introdotte in sede diversa da quella concorsuale è effetto diretto dell’esclusività dell’accertamento del passivo e non è soggetta a regolamento di competenza, essendo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Il Fatto

Un lavoratore proponeva domanda giudiziale nei confronti del fallimento di una società cooperativa e dell’INPS, chiedendo l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo tra luglio 2015 e gennaio 2019 e la condanna al pagamento dei relativi crediti. Le medesime domande di pagamento erano state già proposte in sede di insinuazione al passivo, ove erano state respinte con provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione. La Corte d’appello confermava la pronuncia di prime cure, dichiarando le domande inammissibili e comunque improcedibili, per essere la competenza devoluta al giudice fallimentare, e rigettando la domanda di mero accertamento del rapporto, ritenuto insussistente sulla base della documentazione acquisita.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina i due motivi di ricorso, sviluppati sovrapponendo profili di merito e questioni giuridiche. Tale commistione rende le censure inammissibili, poiché non permette di cogliere con chiarezza quali doglianze siano riconducibili alla violazione di legge e quali all’accertamento dei fatti, assegnando inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili.

Nel merito, la Corte ricostruisce il consolidato riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice delegato al fallimento. Al giudice del lavoro spetta la cognizione di ogni controversia sullo status del lavoratore, per effetto di azioni di mero accertamento o costitutive. Al giudice fallimentare, quale giudice del concorso, è invece riservato l’accertamento dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione alla procedura. Il criterio distintivo è individuato nell’interesse perseguito dal lavoratore: ove manchi un interesse alla tutela della posizione all’interno dell’impresa, ma l’accertamento sia solo strumentale all’ottenimento di somme in sede concorsuale, la competenza spetta al giudice del fallimento.

La pronuncia richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5694 del 2023, secondo cui l’improcedibilità delle azioni cognitive in corso è effetto diretto dell’esclusività dell’accertamento del passivo, esprimendo la scelta di un rito più che di una competenza dell’organo. Ne consegue che la relativa questione è rilevabile in ogni stato e grado e va esaminata prima di ogni altra.

Quanto alla domanda di mero accertamento del rapporto, la Corte ritiene le censure inammissibili, sia perché dirette ad una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, sia per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. Infine, la Corte giudica conforme all’orientamento consolidato la valorizzazione, da parte del giudice di merito, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero, le quali, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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