Il reclamo ex art. 51 CCII non può riesaminare la compensazione ai fini della legittimazione (Cass. civ. Sez. I n. 6652 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo proposto ai sensi dell’art. 51 CCII avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale non può veicolare censure che non colpiscano la ratio decidendi della decisione impugnata. Il sopravvenuto passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a favore della debitrice incide, al più, sulla legittimazione ad agire del creditore istante, ma non sullo stato di insolvenza, che è condizione dinamica, ex art. 2, lett. b), CCII, e ben può emergere aliunde nel processo, anche dai bilanci della debitrice. La decisione sull’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza di reclamo non è impugnabile per cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari dichiarava la liquidazione giudiziale di una società su ricorso di una creditrice, rigettando l’eccezione di compensazione con controcrediti non provati o portati da sentenze non definitive. La società proponeva reclamo ex art. 51 CCII, deducendo il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna a proprio favore ed insistendo nella compensazione ex art. 1243 c.c.. La Corte d’appello di Bari respingeva il reclamo, ritenendo il giudicato ininfluente, e la società ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, condividendo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 52, terzo comma, CCII per la mancata notifica al Pubblico Ministero, la Corte ha precisato che la richiesta di rimessione in termini è generica e superata dall’affermazione della corte d’appello circa il parere del PG sul rigetto del reclamo. Inoltre, la decisione sull’istanza di sospensione dell’esecutorietà non è impugnabile per cassazione.

Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 1243 c.c., è stato ritenuto inammissibile per non avere la ricorrente colpito la ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte territoriale aveva infatti affermato l’ininfluenza del sopravvenuto giudicato, che poteva incidere sulla legittimazione ad agire del creditore istante, ma non sullo stato di insolvenza della debitrice, come ricostruito dal tribunale e confermato dai bilanci. La censura non si confrontava con tale presupposto implicito.

I motivi terzo e quarto, dedotti ex art. 360, n. 5, c.p.c., sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché riflette una critica di merito alla valutazione dell’insolvenza; il secondo per difetto di decisività, non confrontandosi con l’effettiva ratio decisionale fondata su documenti incontestati.

La Corte ha infine disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma equitativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché all’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., attesa la pendenza del giudizio alla data del 28 febbraio 2023 (Sez. U. n. 10955/2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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