Compensi al difensore ammesso al patrocinio: scaglione e fase istruttoria (Cass. civ. Sez. II n. 31914 del 07.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore a euro 26.000 e non superiore a euro 260.000, non impedisce al giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri predisposti dal legislatore. Il parametro tabellare riferito alla “fase istruttoria e/o di trattazione” impone, inoltre, di riconoscere comunque il compenso per tale fase, poiché la trattazione è ineludibile e il mancato svolgimento della sola istruttoria non ne giustifica l’esclusione.
Il Fatto
Il difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio in una controversia davanti al giudice amministrativo ha proposto opposizione contro la liquidazione dei compensi operata dai giudici amministrativi, i quali, ritenuta la causa di valore indeterminabile, hanno applicato lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 e euro 26.000,00.
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione, ritenendo corretta la liquidazione in rapporto all’attività svolta. Il legale ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme di tariffa e lo stralcio della fase istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2000, dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 2233 cod. civ., sostenendo che nelle cause di valore indeterminabile non sarebbe consentita la liquidazione secondo lo scaglione inferiore.
Il motivo è infondato quanto al supposto vincolo di scaglione. La Corte richiama il principio già affermato secondo cui la norma non impedisce di scendere al di sotto dei limiti indicati, quando il valore effettivo della lite non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, in presenza di particolarità della singola controversia che giustifichino il ricorso a uno scaglione più basso in rapporto all’oggetto e alla complessità (Cass. n. 968/2022; nello stesso senso Cass. n. 955/2025).
Resta fermo il dovere del giudice di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. n. 11887/2019). Nel caso concreto tale obbligo risulta compiutamente assolto, avendo il Tribunale valorizzato la particolare semplicità della lite (Cass. n. 38466/2021). Le censure sulla valutazione di bassa complessità si dirigono pertanto contro apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità.
Il motivo è invece fondato quanto alla mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria. La Corte dà continuità a Cass. n. 19413/2025: il parametro tabellare riferito alla “fase istruttoria e/o di trattazione” comporta che il mancato svolgimento della sola istruttoria non escluda il computo dell’importo spettante per la fase come complessivamente considerata, restando questo riferibile anche alla sola trattazione, come dimostra la congiunzione disgiuntiva “o” nella voce di tabella (Cass. n. 28627/2023).
Va dunque riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria, poiché la trattazione è in ogni caso ineludibile (Sez. II n. 17579 del 2024; Sez. II n. 3242 del 2024; Sez. II n. 7143 del 2023). Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con cassazione dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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