Ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni (Cass. civ. Sez. III n. 23762 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata è inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è superata dalla richiesta di decisione collegiale formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., se la parte non contrasta in alcun modo l’eccezione di tardività. La definizione del giudizio conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore delle controricorrenti e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La società ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva respinto l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., volta a conseguire l’annullamento del decreto di trasferimento di un immobile di sua proprietà, emesso in favore dell’aggiudicataria.
Nel giudizio di merito la ricorrente aveva dedotto l’inosservanza delle formalità disciplinanti la vendita degli immobili pignorati, con particolare riferimento alle prescrizioni dell’art. 571 cod. proc. civ. L’opposizione era stata rigettata, con condanna alle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorsi dalle altre parti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività, in adesione alla proposta di definizione accelerata formulata ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. La questione non attiene al merito dell’opposizione esecutiva, ma alla tempestività dell’impugnazione, rilevata come assorbente.
I controricorrenti avevano eccepito che la sentenza impugnata era stata notificata alla ricorrente in data 20 aprile 2023, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato soltanto il successivo 21 giugno, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., destinato a scadere il precedente lunedì 19 giugno 2023. Di tale circostanza vi è evidenza documentale in atti.
La Corte sottolinea che la ricorrente non ha in alcun modo contrastato le risultanze documentali, né con l’istanza di decisione collegiale né con memoria, peraltro neppure depositata. Il ricorso è dunque tardivo e va dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione alle attività concretamente svolte. Per due controricorrenti assistiti dal medesimo difensore, la liquidazione è operata in modo unitario e congiunto, in ragione dell’identità delle difese, richiamando la Corte precedenti di legittimità sul punto.
Poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ. La Corte condanna pertanto la ricorrente al pagamento di una somma in favore dell’aggiudicataria e, congiuntamente, di una somma in favore degli altri due controricorrenti, nonché di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, fissata nella misura massima di legge. Sussiste infine l’obbligo di versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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