Espropriazione: indennità e criterio dell’edificabilità legale (Cass. civ. Sez. I n. 2490 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di espropriazione si determina in relazione al valore venale del bene, distinguendo i suoli edificabili da quelli non edificabili in base al criterio dell’edificabilità legale. Nessun rilievo assume il criterio della c.d. edificabilità di fatto, invocato sul presupposto dell’inserimento delle particelle in un comprensorio a vocazione edificatoria. Rilevano invece le possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria, purché assentite dalla normativa vigente, anche con le opportune autorizzazioni amministrative. Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione è sindacabile solo entro il limite del c.d. minimo costituzionale. Le censure che non trascrivono gli specifici passaggi della consulenza tecnica posti a fondamento della ricostruzione fattuale sono inammissibili per difetto di specificità.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di una porzione di terreni di circa 600 mq, hanno proposto opposizione alla stima dell’indennità definitiva di esproprio e di occupazione, resa in relazione a una procedura finalizzata alla costruzione di una strada. Hanno dedotto che la stima non aveva tenuto conto della vocazione edificatoria del terreno e che il bene residuo, per la sua scarsa consistenza, era privo di reddito, con conseguente deprezzamento della parte non espropriata.

La Corte d’appello ha respinto l’opposizione, richiamandosi alle risultanze della consulenza d’ufficio, che aveva escluso l’edificabilità dell’area, liquidando l’indennità in euro 3.631,98. Ha inoltre rilevato che l’opera pubblica non aveva inciso in peggio sulla preesistente destinazione urbanistica, essendo anzi divenuto edificabile il terreno residuo. Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Comune ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due motivi, esaminati congiuntamente per connessione e ritenuti infondati. Con il primo si lamentava la violazione dei criteri legali di valutazione della natura edificatoria delle aree espropriate, in riferimento alla legge n. 359 del 1992 e al d.P.R. n. 327 del 2001, oltre al difetto di motivazione. Con il secondo si deduceva l’erronea applicazione dell’art. 33 del d.P.R. 327/2001, per non essere stato riconosciuto il danno conseguente allo smembramento del fondo, diviso in due tronconi, uno destinato a viabilità e l’altro ridotto a relitto.

Nel merito, la Corte di cassazione ha confermato il principio secondo cui l’indennità va determinata sul valore venale distinguendo suoli edificabili e non edificabili in ragione dell’edificabilità legale. Le possibilità legali di edificazione sono escluse quando lo strumento urbanistico dell’epoca, nel momento in cui deve compiersi la ricognizione, abbia concretamente vincolato la zona a un utilizzo meramente pubblicistico. Occorre però tener conto delle utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria, quali parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, purché assentite dalla normativa vigente. Sul punto sono richiamati i precedenti Cass. n. 3168 del 01.02.2019, Cass. n. 6527 del 06.03.2019 e Cass. n. 27960 del 04.10.2023.

Ne discende l’infondatezza delle censure fondate sull’edificabilità di fatto. Né può essere invocato, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il difetto di motivazione, se non nei limiti in cui essa non si adegui al c.d. minimo costituzionale, nella specie rispettato, avendo la Corte di merito richiamato, sia pure sinteticamente, i principi applicabili e la classificazione urbanistica delle aree accertata tramite consulenza tecnica.

La Corte d’appello ha escluso le possibilità edificatorie per essere le particelle concretamente vincolate a un utilizzo meramente pubblicistico dallo strumento urbanistico vigente, rilevando che è divenuta edificabile la particella non espropriata rimasta nella disponibilità dei ricorrenti. Le censure, osserva la Suprema Corte, mancano di chiarezza, specificità e univocità, perché non trascrivono quella parte della consulenza d’ufficio da cui si ricaverebbe che l’area di mq 650 ricadente in zona di completamento sia quella espropriata anziché quella relitta. Parimenti inammissibili sono le censure sul deprezzamento dell’area residua, non essendo specificate le ragioni per cui il terreno residuo sarebbe un relitto non più utilizzabile in termini produttivi, posto che in sentenza si afferma il contrario. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

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