Revocazione per errore di fatto inammissibile se non indica la fase rescissoria (Cass. civ. Sez. V n. 12542 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, compreso il principio di specificità. Esso deve contenere, oltre all’indicazione del motivo di revocazione e all’esposizione delle ragioni che integrano i requisiti dell’art. 395 cod. proc. civ., anche l’esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare la domanda di revocazione, idonea a provocare la sola fase rescindente, senza richiedere la decisione sull’originario ricorso per cassazione né indicare come l’errore incida sulla decisione erariale, perché un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la successiva fase rescissoria. Nel giudizio di cassazione è invece ammissibile il ricorso con il quale la parte chieda, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., contestualmente la revocazione ovvero la correzione degli errori materiali della sentenza impugnata.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate registrò una sentenza civile con la quale il contribuente e altri eredi erano stati condannati alla demolizione di un fabbricato su suolo demaniale e al risarcimento del danno. Fu emesso avviso di liquidazione di imposta di registro ai sensi dell’art. 8, Tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986. Il contribuente impugnò l’atto davanti alla giustizia tributaria, deducendo l’inefficacia della sentenza registrata per effetto della sospensione dell’esecutività disposta in appello e la parzialità della propria quota ereditaria.

Dopo l’accoglimento in appello delle ragioni del contribuente, la Corte di cassazione, con una prima ordinanza, aveva cassato la decisione di merito e rigettato il ricorso introduttivo, dichiarando inammissibile l’eccezione di estraneità alla lite. Contro quella pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto, chiedendo contestualmente la correzione di un errore materiale e depositando istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sul presupposto della definizione agevolata intervenuta ad opera di un coobbligato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della definizione agevolata. L’art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018 prevede che la definizione perfezionata da un coobbligato giova agli altri. Il perfezionamento è però un fatto sopravvenuto ed esterno al giudizio, del quale la parte interessata deve dare prova compiuta. Nel caso di specie manca la prova del pagamento della prima rata, che la stessa disciplina subordina al perfezionamento, unitamente alla presentazione della domanda. Il ricorso va quindi esaminato nel merito.

Passando al motivo revocatorio, la Corte richiama la regola secondo cui il ricorso per revocazione deve rispettare le stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, incluso il principio di specificità. Esso deve contenere non solo il motivo di revocazione e l’esposizione delle ragioni che ne integrano i requisiti, ma anche i fatti di causa previsti dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., funzionali a rendere comprensibile la questione controversa in coordinamento con la pronuncia impugnata.

Su questo punto la Corte richiama un articolato orientamento: Cass. n. 30720 del 2022, Cass. n. 14126 del 2018, Cass. n. 26161 del 2021, Cass. n. 14244 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 13863 del 2015. Il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di declaratoria di inammissibilità, non consentendo di valorizzare lo scopo del processo, volto ad assicurare la tutela del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. e dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., in coerenza con l’art. 6 CEDU.

Nel caso concreto il ricorrente ha individuato l’errore revocatorio, ma non ha indicato come esso inciderebbe sulla decisione del ricorso erariale, non ha riprodotto i motivi della controparte e non ha chiesto la decisione sull’originario ricorso: si è limitato a domandare l’eliminazione dell’errore e la correzione dell’inammissibilità dichiarata. La revocazione è pertanto inammissibile, perché idonea a provocare la sola fase rescindente e non la fase rescissoria.

La seconda richiesta, relativa alla correzione di errore materiale, non contrastata dalla difesa erariale, è invece accolta: nell’ordinanza impugnata, al rigo indicato, il nominativo del dante causa deve essere corretto nei termini richiesti. La soccombenza sulla domanda di revocazione determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e l’annotazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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