Compensi per difesa penale: competenza del tribunale civile, non della corte d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 11376 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento previsto dagli art. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non si applica ai compensi maturati per la difesa nel processo penale. Il principio delle Sezioni Unite n. 4247/2020, secondo cui la competenza si radica in capo all’ufficio di merito che ha deciso per ultimo la controversia, opera esclusivamente per le prestazioni giudiziali in materia civile. Ne consegue che la domanda di pagamento dei compensi per l’attività svolta in più gradi del giudizio penale è soggetta al processo ordinario ovvero, in alternativa, al procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. davanti al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il giudizio.

Il Fatto

Un avvocato, quale difensore di fiducia, aveva assistito un proprio cliente in un procedimento penale davanti al Tribunale di Torre Annunziata, svolgendo l’attività professionale anche nei successivi gradi del giudizio, l’ultimo dei quali davanti alla Corte di appello penale di Napoli. Per ottenere il pagamento dei compensi maturati l’avvocato ha adito il Tribunale di Torre Annunziata con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

Quest’ultimo ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte di appello di Napoli, ritenendo applicabile il criterio dell’ufficio giudiziario che aveva deciso per ultimo la controversia. La Corte di appello di Napoli, davanti alla quale il giudizio era stato riassunto, ha invece sollevato conflitto di competenza davanti alla Cassazione ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ritenendo che il richiamato precedente riguardasse le sole prestazioni civili. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Torre Annunziata.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto fondato il regolamento di competenza. La controversia aveva ad oggetto il compenso per l’assistenza legale prestata in più gradi di un giudizio penale: si trattava, quindi, di stabilire se il criterio elaborato dalle Sezioni Unite n. 4247/2020 — competenza dell’ufficio di merito che ha deciso per ultimo la causa — fosse estensibile anche alle prestazioni difensive di natura penale.

La Corte ha dato soluzione negativa. Il principio espresso dalle Sezioni Unite opera esclusivamente con riferimento alle cause civili, giacché la disciplina dell’art. 28 della legge n. 794 del 1942 riguarda i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile. Il procedimento ivi previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato non è pertanto applicabile ai compensi in materia penale, nemmeno quando siano chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio o in altro giudizio ordinario riunito a quello disciplinato dalla citata legge.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha ribadito tale conclusione (Cass. n. 19025/2016; Cass. n. 20293/2004; Cass. n. 31391/2022) e ha precisato, in particolare, che la controversia sulla liquidazione dei compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta al procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile alle sole controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942.

Ha poi osservato che quella controversia segue invece le regole del processo ordinario oppure, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. davanti al tribunale in composizione monocratica (cfr. Cass. n. 6817/2021). Da ciò deriva anche la conseguenza processuale dell’appellabilità del provvedimento che definisce il giudizio, mentre il ricorso immediato per cassazione resta limitato alle decisioni rese ai sensi dell’art. 14 citato.

In accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale civile di Torre Annunziata, in composizione monocratica, assegnando alle parti il termine di legge previsto dall’art. 50 c.p.c. per la riassunzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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