Spese di recupero del credito del difensore d’ufficio a carico dell’erario (Cass. civ. Sez. II n. 14179 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d’ufficio per l’attività svolta nei confronti del proprio assistito non restano a carico del professionista, ma rientrano tra i costi che l’erario è tenuto a rimborsare, ai sensi degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002. Il difensore d’ufficio è legittimato a svolgere in proprio tale attività, senza che la sua natura tendenzialmente esente da bollo, imposte e spese valga a escluderne il rimborso. In tema di spese processuali, la compensazione parziale è giustificata quando la domanda sia articolata in più capi autonomi e il ricorrente risulti soccombente rispetto a uno di essi; la relativa valutazione non contrasta con il principio per cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda a capo unico non integra reciproca soccombenza.

Il Fatto

Un avvocato, nominato difensore d’ufficio nell’ambito di un processo penale, agisce in opposizione avverso il decreto con cui era stato liquidato il proprio compenso. Il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata l’8 maggio 2023, accoglie parzialmente l’opposizione e liquida in favore del professionista l’importo di euro 430,00, oltre accessori, rigettando invece l’istanza di rimborso delle spese sostenute per la procedura di recupero del credito.

Il difensore ricorre per cassazione deducendo due motivi, tra loro connessi: la violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato quanto alle spese di recupero, e la violazione delle regole sulla liquidazione delle spese processuali quanto alla compensazione operata dal giudice di merito. Resiste il Ministero della giustizia, eccependo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ritenuto fondato. Il giudice di merito si è posto in consapevole contrasto con l’orientamento consolidato della Corte, secondo cui le spese delle procedure di recupero del credito del difensore d’ufficio non devono gravare sul professionista ma rientrano nei costi che l’erario deve rimborsare. La Corte richiama espressamente, tra le pronunce conformi, Cass. n. 22579/2019.

La tesi del Tribunale — secondo cui l’attività di recupero sarebbe priva di spese vive perché esente da bollo, imposte e spese e perché il difensore è legittimato a svolgerla in proprio — viene quindi superata. La circostanza che l’avvocato possa agire personalmente non esclude che i costi della procedura di recupero rientrino tra quelli posti a carico dell’amministrazione.

Il secondo motivo è invece rigettato. Il ricorrente invoca la pronuncia delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. La Corte osserva però che nel caso concreto la domanda era articolata in più capi: il primo relativo al compenso per l’attività di difensore d’ufficio nel processo penale, il secondo concernente il rimborso delle spese della procedura di recupero. Trattandosi di capi distinti e risultando il ricorrente soccombente rispetto a uno di essi, la pronuncia di compensazione parziale delle spese è giustificata.

L’ordinanza impugnata è pertanto cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con liquidazione in favore del ricorrente dei costi sostenuti, quantificati in euro 500 per il recupero del credito, e condanna del Ministero della giustizia al relativo pagamento. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in ragione del rigetto di un motivo e dell’accoglimento dell’altro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *