Ricorso inammissibile se chiede rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14902 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di una violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo e non consentito grado di merito. Analoga inammissibilità colpisce la doglianza che assuma la violazione del giudicato senza prospettarne il pertinente vizio e senza indicare il momento e le circostanze processuali in cui gli atti del giudicato esterno siano stati prodotti. Il ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e ometta di specificare l’incidenza della prospettata qualificazione giuridica sul decisum non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
L’erede di un lavoratore, già dipendente di una Regione con mansioni di custode e con diritto all’alloggio presso l’immobile custodito, ha ottenuto dalla Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell’ente al pagamento di una somma a titolo di indennità per ferie e riposi settimanali non goduti nel periodo luglio 1998 – aprile 2002. L’azione era fondata su un precedente giudicato che aveva accertato il diritto dei dipendenti a fruire delle ferie e dei riposi senza i vincoli derivanti da un regolamento regionale, disapplicato.
Contro la sentenza di appello la Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’erede del lavoratore ha resistito con controricorso e memoria illustrativa. La questione approda in Cassazione per contestare la ricostruzione di merito e la liquidazione operata dal consulente tecnico d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione della disciplina sull’organizzazione dell’orario di lavoro, è inammissibile perché, pur invocando formalmente una violazione di legge, sollecita una rilettura degli atti di causa ai fini della prova della mancata fruizione delle ferie e dei riposi. La censura, inoltre, rimette in discussione il giudicato tra le parti che aveva disapplicato il regolamento regionale, ritenendolo lesivo del diritto alle ferie e ai riposi.
Le ulteriori doglianze del primo motivo sono parimenti inammissibili. La Corte rileva che la dedotta violazione del giudicato non ne prospetta il pertinente vizio e non rispetta il principio di specificità del motivo, che impone di illustrare compiutamente la sentenza di cui si invoca la violazione e di indicare il momento e le circostanze processuali in cui gli atti relativi al giudicato esterno siano stati prodotti.
Il secondo motivo, concernente il compenso dovuto al lavoratore e il preteso divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria nel settore pubblico, è anch’esso inammissibile. La ricorrente contesta la ricostruzione in fatto e la liquidazione del c.t.u. senza misurarsi con il decisum, introduce una questione mai posta prima e non chiarisce come la diversa qualificazione del riposo settimanale avrebbe inciso sulle somme liquidate.
Anche la doglianza sul cumulo è inammissibile, poiché la Corte d’Appello ha riconosciuto all’erede del lavoratore solo gli interessi sulla somma liquidata, e non la rivalutazione monetaria. Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, si esime dall’esaminare la questione della ritualità della procura speciale, privilegiando la soluzione di più agevole definizione in una prospettiva di economia processuale e di celerità, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost. Ne consegue la condanna della parte soccombente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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