Il compenso dell’avvocato comprende la fase decisionale anche in caso di rinuncia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22483 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa, la fase decisionale del giudizio, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014, comprende non soltanto la redazione del provvedimento conclusivo, ma anche l’esame di esso ai fini della proposizione di eventuali impugnazioni. Tale attività deve ritenersi compiuta anche nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, allorché la parte abbia poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha definito il giudizio di merito. Ne consegue che il giudice del rinvio, nel rideterminare i compensi, deve includere anche il compenso per la fase decisionale, il cui scostamento dai valori medi tariffari richiede una motivazione specifica, non sindacabile in sede di legittimità se non apparente o generica.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato estinto il giudizio di appello per rinuncia agli atti formulata dall’INPS e accettata dal ricorrente. Nel liquidare le spese di lite in favore di quest’ultimo, la Corte territoriale aveva riconosciuto un compenso ridotto, pari a €510, motivando lo scostamento dai valori medi tariffari con la “particolare semplicità della difesa” ed escludendo il compenso relativo alla fase decisionale.

Avverso tale pronuncia il soccombente vittorioso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2233, secondo comma, c.c., dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, lamentando l’illegittima esclusione della fase decisionale e l’erroneo discostamento dai valori medi tariffari.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, muovendo dalla premessa che la sentenza impugnata, pubblicata l’8.7.2022, fosse correttamente soggetta alle tariffe del d.m. n. 37/2018, applicabili ratione temporis.

Quanto al primo profilo di doglianza, la Corte ha escluso che la motivazione addotta dal giudice di merito per discostarsi dai valori medi — incentrata sulla particolare semplicità della difesa — potesse essere sindacata in sede di legittimità, non essendo né apparente né generica. La valutazione della complessità della causa e la conseguente determinazione dei compensi integrano, infatti, un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.

Quanto al secondo profilo, la Corte ne ha invece affermato la fondatezza, rilevando che la fase decisionale — che l’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 44/2015 ricomprende tra le attività del difensore — include anche l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio, in vista della proposizione delle impugnazioni. Tale attività, nella specie, era stata inequivocabilmente compiuta, come dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso per cassazione: attività che postula necessariamente un esame critico della sentenza di merito.

Sulla base di tali rilievi, l’importo di €510 riconosciuto dalla Corte d’appello corrispondeva alle sole prime due fasi del giudizio, laddove andava riconosciuta anche la fase decisionale, quantificabile in €405 secondo lo scaglione di valore tra €1.101 e €5.200, non contestato dalle parti. La Corte ha pertanto cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese del giudizio di appello e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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