Imposta sulla pubblicità: tassa sulla superficie del singolo messaggio, non del pannello (Cass. civ. Sez. V n. 20872 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 individua il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione diretta a promuovere la domanda di beni o servizi e a migliorare l’immagine aziendale, in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione. Ne consegue che, in presenza di più messaggi pubblicitari riferiti a diverse aziende collocati su un unico pannello, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa pubblicizzata, a nulla rilevando le dimensioni complessive del mezzo pubblicitario cumulativo. Il presupposto dell’imposta non sorge, dunque, con il mero posizionamento del supporto vuoto, ma in relazione allo spazio effettivamente occupato dal singolo messaggio.

Il Fatto

Una concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, operante per conto di un Comune, ha notificato a una società un avviso di accertamento per omesso versamento dell’imposta relativa all’anno 2017, inizialmente quantificata in oltre 18.000 euro e poi ridotta in autotutela a poco più di 5.000 euro. La pretesa riguardava impianti pubblicitari costituiti da frecce direzionali e da impianti di categoria speciale.

La società ha impugnato l’atto. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la base imponibile coincida con la superficie dell’intero impianto e non con quella del singolo messaggio. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 507/1993.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la ricorrente contesta il criterio di calcolo adottato dal giudice di appello. Quest’ultimo aveva sostenuto che il presupposto dell’imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto, prima ancora della collocazione del messaggio, perché è la superficie dell’impianto nella sua completezza a costituire la base imponibile.

La Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di autosufficienza, ritiene il motivo fondato. Richiamando la giurisprudenza costante di legittimità, la Sezione V ribadisce che l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, da intendersi come forma di comunicazione in collegamento inscindibile con il supporto utilizzato per la divulgazione.

Da tale premessa discende la regola operativa: quando più messaggi pubblicitari, riferiti a imprese diverse, sono collocati su un unico pannello, il tributo si determina in base alla superficie espositiva impiegata da ciascuna impresa pubblicizzata, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo cumulativo. Il collegio richiama sul punto numerosi precedenti, tra cui Cass., Sez. V, n. 252 del 2012, Cass., Sez. VI-V, n. 10459 del 2018, Cass., Sez. VI-V, n. 29706 del 2018, Cass., Sez. V, nn. 20947 e 20948 del 2019, Cass., Sez. VI-V, n. 3939 del 2021 e Cass., Sez. V, n. 35109 del 2021.

La sentenza impugnata, aderendo alla tesi della concessionaria secondo cui rileverebbe l’intera superficie del cartello, non si è uniformata a tale principio. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della decisione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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