Il giudicato esterno non preclude la revocatoria se il fatto storico è diverso (Cass. civ. Sez. 1 n. 5852 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. La preclusione non si forma sulla questione giuridica, ove anche ritenuta eguale, ma sull’identità dei fatti storici. La censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare un diverso convincimento, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. In tema di prova presuntiva, la valutazione del giudice di merito circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi è insindacabile in sede di legittimità, salva una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale.
Il Fatto
La curatela del Fallimento conveniva in giudizio la società cedente e la subacquirente di un ramo d’azienda, chiedendo dichiararsi l’inefficacia dei contratti di compravendita stipulati nell’aprile e nel novembre 2008. Il tribunale accoglieva la domanda; la corte territoriale, in accoglimento della domanda subordinata, dichiarava l’inefficacia degli atti ai sensi dell’art. 2901 c.c., confermando la decisione di prime cure. La subacquirente ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 66 e 67 L.F. e 2901 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., lamentando, rispettivamente, l’erronea applicazione della disciplina della revocatoria ordinaria ad una vicenda che riteneva assoggettata alle regole della revocatoria fallimentare; la carenza probatoria circa la consapevolezza della revocabilità degli atti; e la mancata rilevazione di un giudicato esterno che, a suo dire, precludeva l’accertamento della questione giuridica dedotta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita della questione, ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità: la sentenza impugnata non aveva affatto applicato l’art. 67 l.fall. al consecutivo trasferimento, ma aveva accertato, quanto alla posizione della ricorrente, la sussistenza di tutti i presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. La doglianza, pertanto, non si confrontava con la reale ratio decidendi, limitandosi ad un’asserzione di confusione tra i piani dei rimedi revocatori smentita dal tenore della decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che l’apprezzamento del giudice di merito in ordine all’elemento soggettivo potesse essere rivisitato in sede di legittimità: gli indici valorizzati dalla sentenza (parziale coincidenza della compagine societaria, ravvicinata successione delle cessioni, differenza di prezzo tra i due contratti, consegna immediata del bene) costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito. Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, non già per la mera prospettazione di un convincimento alternativo, come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 1, sent. n. 10240 del 18/04/2025; Sez. L, ord. n. 22366 del 05/08/2021).
Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il giudicato esterno, come correttamente rilevato da Sez. 3, ord. n. 13169 del 18/05/2025, presuppone l’identità tra soggetti, petitum e causa petendi delle due cause. Nel caso di specie, il giudizio asseritamente pregiudicante concerneva la cessione di un diverso ramo d’azienda, sicché risultava irrilevante l’analogia funzionale tra le due azioni revocatorie: la preclusione non può formarsi su una questione giuridica astratta, ma esclusivamente sul fatto storico dedotto in giudizio. La diversità della vicenda contrattuale escludeva pertanto ogni effetto preclusivo derivante dall’eventuale giudicato formatosi sull’altra decisione.
La Corte, conclusivamente, ha dichiarato inammissibile il ricorso e, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 7.000 in favore della controparte e di Euro 2.500 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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