Inammissibile il ricorso che rimette al giudice di legittimità l’identificazione delle censure d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 341 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi deve riportare, nel loro impianto specifico, i motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, pur riconosciuto in caso di error in procedendo, presuppone l’ammissibilità della censura e non esonera il ricorrente dall’onere di specificare il contenuto della critica, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ.. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo con riferimento a domande ed eccezioni di merito e non in relazione a istanze istruttorie, la cui omissione è denunciabile esclusivamente come vizio di motivazione.

Il Fatto

La società, opponente a un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti per la restituzione di autovetture e il pagamento di forniture, vedeva parzialmente accolto il proprio ricorso in primo grado. La Corte d’Appello riformava in parte la decisione, rideterminando il credito della società. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, lamentando, tra l’altro, la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, la nullità della procura alle liti e la violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sugli oneri probatori.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina pregiudizialmente le eccezioni di tardività del ricorso, disattendendole. Rileva che, essendo il giudizio stato introdotto prima del 4 luglio 2009, il termine lungo di impugnazione è quello annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 69/2009, da computarsi con la sospensione feriale; la notifica del ricorso, effettuata entro tale termine, è quindi tempestiva e, poiché l’impugnazione è proposta nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., deve essere notificata nei luoghi indicati dal primo comma dell’art. 330 cod. proc. civ..

Nel merito, la Corte dichiara inammissibile il motivo concernente la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., poiché la società ricorrente, pur denunciando l’erronea valutazione di ammissibilità dell’appello, non aveva riportato i motivi di gravame nel loro impianto specifico, rimettendo al giudice di legittimità l’identificazione delle censure e la verifica della loro adeguatezza, in violazione del principio di autosufficienza e di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ..

Quanto alle censure relative alla valutazione delle prove e alla consulenza tecnica d’ufficio, la Corte richiama il principio per cui la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non come violazione di legge. Esclude inoltre la configurabilità di una violazione dell’art. 2697 cod. civ., non essendo prospettata un’erronea attribuzione dell’onere probatorio, ma una mera rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte respinge altresì i motivi concernenti l’omessa pronuncia, rilevando che il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. non riguarda le istanze istruttorie e che, nel caso di specie, la domanda era stata comunque esaminata nel merito. Dichiara infine inammissibile il motivo relativo alla mancata ammissione di mezzi istruttori per l’assenza di indicazioni sulla loro decisività, e rigetta nel merito le doglianze relative al maggior danno, difettando la prova di danni ulteriori rispetto a quelli coperti dagli interessi moratori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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