Contributo unificato aggiuntivo escluso per il ricorso incidentale assorbito (Cass. civ. Sez. II n. 8427 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato solo quando l’atto di impugnazione, principale o incidentale, sia respinto integralmente nel merito, dichiarato inammissibile o improcedibile. La statuizione ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 è doverosa e vincolata in presenza di tali esiti e non ammette margini di discrezionalità. Ne consegue che l’obbligo aggiuntivo non sorge quando il ricorso incidentale sia dichiarato assorbito, senza alcuna statuizione di merito o di rito su di esso. L’erronea indicazione di tale obbligo integra un errore materiale dell’ordinanza, correggibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
Il Fatto
Con ordinanza la Corte di cassazione respingeva il ricorso principale e dichiarava assorbito il ricorso incidentale, condannando il ricorrente principale alle spese e dando atto, in motivazione e nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia da parte del ricorrente principale sia da parte di quello incidentale.
La ricorrente incidentale, destinataria di una richiesta di pagamento fondata su tale statuizione, ha proposto istanza di correzione di errore materiale davanti alla stessa Corte, chiedendo l’eliminazione delle parole riferite al ricorso incidentale. I destinatari della notifica sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale. La notifica dell’istanza di correzione era avvenuta solo ad alcuni dei soggetti rimasti intimati nel giudizio definito con l’ordinanza da correggere. Il collegio ritiene superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, invocando le esigenze di ragionevole durata del giudizio ex art. 111 Cost. e di tutela effettiva del diritto di difesa. Tali soggetti, osserva la Corte, non potrebbero trarre alcun vantaggio o svantaggio dalla modifica della statuizione relativa al contributo gravante sulla ricorrente incidentale.
Sul merito, il collegio richiama l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, che impone al giudice di dare atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato soltanto quando l’atto di impugnazione venga respinto integralmente nel merito, dichiarato inammissibile o improcedibile. In tali casi la statuizione è doverosa e non discrezionale.
La regola opera in senso opposto quando il ricorso sia dichiarato assorbito, senza alcuna pronuncia di merito o di rito: in questa ipotesi il giudice non deve dare atto della sussistenza dei presupposti. Poiché il ricorso incidentale era stato appunto assorbito, l’indicazione contenuta nell’ordinanza integra un errore materiale.
La Corte accoglie quindi l’istanza e, in applicazione dell’art. 391-bis cod. proc. civ., dispone la correzione eliminando l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo a carico della ricorrente incidentale. Nulla dispone per le spese, trattandosi di procedimento di correzione non contenzioso, e manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale dell’ordinanza corretta.
Nota della Redazione
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