Motivazione apparente e sindacato di legittimità sul giudizio di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 12552 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La censura che deduce la motivazione apparente della sentenza di merito è ammissibile solo se l’anomalia argomentativa risulti dal testo del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. È invece inammissibile in cassazione la doglianza che, pur formalmente denunciando un vizio motivazionale, pretenda una rivisitazione del giudizio di fatto, attraverso la rilettura degli atti istruttori. A fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, il giudice del merito può legittimamente ricostruire i saldi impiegando mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete, e avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio sulla base della documentazione comunque acquisita. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non se oggetto di critica sia la valutazione delle prove.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario sono stati condannati in primo grado, in solido, al pagamento di una somma in favore di una banca di credito cooperativo, a titolo di saldo di più rapporti di finanziamento. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 9/2023, ha rideterminato il credito in misura inferiore, accogliendo parzialmente il gravame su alcuni profili e confermando il resto.

La società e il socio hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle regole sull’onere della prova. La banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo muove dalla asserita incompletezza della documentazione esaminata dal c.t.u. in primo grado. I ricorrenti sostengono che, non avendo la banca prodotto l’intera documentazione, il giudice avrebbe dovuto aderire alle conclusioni del consulente di parte, ritenendo la banca decaduta dall’onere probatorio.

La Corte rileva che la motivazione esiste e non è inferiore al minimo costituzionale, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Tutte le altre argomentazioni finiscono per riproporre un giudizio sul fatto, chiedendo alla Cassazione di rileggere gli atti istruttori: operazione preclusa in sede di legittimità.

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 113 e 210 cod. proc. civ., assumendo che l’onere di produrre la documentazione gravava sulla banca e che l’ordine di esibizione doveva ritenersi disatteso. La Corte lo dichiara inammissibile sotto plurimi profili: non fu emessa alcuna ordinanza ex art. 210 cod. proc. civ., ma fu solo autorizzato il c.t.u. ad acquisire documenti; il motivo non coglie la ratio decidendi; l’apprezzamento della condotta processuale è riservato al giudice del merito ex art. 116 cod. proc. civ.

Sul punto la Corte richiama il principio consolidato secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, il giudice può ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova e avvalersi del consulente d’ufficio, in base ai documenti comunque prodotti (Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 22290 del 2023). La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella onerata, non se la censura investa la valutazione delle prove.

Infine, la memoria illustrativa non può integrare i motivi del ricorso: assolve alla sola funzione di chiarire motivi già enunciati in modo completo nell’atto introduttivo (Cass. n. 8949 del 2023). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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