Compenso al custode giudiziario: tariffa sui motocicli per similitudine fisica (Cass. civ. Sez. II n. 21228 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie indicate nel d.m. 2 settembre 2006, n. 265, adottato in attuazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 115/2002, il giudice può applicare in via analogica la disciplina prevista per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni. A seguito dell’emanazione del citato decreto ministeriale, la determinazione dell’indennità per i beni diversi da veicoli e natanti va operata, ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l’art. 276 del d.P.R. n. 115/2002. Ne consegue che le tabelle prefettizie non possono essere assimilate, in quanto tali, agli usi locali.
Il Fatto
La ricorrente, impresa esercente attività di custodia giudiziaria, aveva ottenuto dal giudice penale la liquidazione di un compenso per la custodia di undici colli di abbigliamento e calzature contraffatti, sottoposti a sequestro e custoditi per un lungo arco temporale. Il giudice aveva però dichiarato prescritto il credito relativo al periodo precedente.
La società propose opposizione avverso il decreto di liquidazione. Il Tribunale di Napoli la rigettò, escludendo che le tabelle prefettizie integrassero un uso locale e liquidando il compenso con criterio analogico, parametrato al tariffario dei motocicli in area recintata coperta. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi e contrastato dal Ministero della Giustizia e dalla Procura della Repubblica.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’assimilazione dei colli a un motociclo di grossa cilindrata, sul rilievo che il giudice avrebbe raffrontato grandezze eterogenee, senza applicare l’analogia in base alla similitudine fisica dei beni. La Corte respinge la censura, richiamando un orientamento consolidato: la decisione impugnata è coerente con il principio per cui, in mancanza di categorie contemplate dal d.m. n. 265/2006, il giudice può ricorrere all’analogia secondo la conformazione fisica dei beni.
Il Collegio osserva che il Tribunale non ha comparato grandezze non omogenee: ha piuttosto ritenuto il volume complessivo occupato dalla merce assimilabile all’ingombro di un motociclo, con statuizione non specificamente censurata. Il criterio non è manifestamente irrazionale e risponde all’esigenza di ancorarsi a parametri oggettivi. Vengono richiamati i precedenti in cui la custodia di colli contenenti borse e zaini fu equiparata a quella di un autocarro e quella di polietilene a un autocarro medio.
Le ulteriori deduzioni della ricorrente — assimilazione di ciascun collo a un motoveicolo ovvero applicazione dei valori locativi OMI — contraddicono le premesse della censura e si risolvono in critiche all’accertamento di fatto del Tribunale circa la corrispondenza dimensionale tra i colli e il motociclo: profilo insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo contestava l’esclusione delle tabelle prefettizie quali usi locali e la mancata pronuncia sulla loro utilizzabilità come parametro di settore. La Corte ribadisce che le tabelle prefettizie non possono essere assimilate, in quanto tali, agli usi locali, e che i parametri di riferimento, in loro mancanza, possono trarsi dall’evidenza sociale. Il Tribunale ha escluso che le tabelle e il tariffario di categoria rilevassero su tale piano, rilievo con cui la ricorrente non si è confrontata: manca dunque la omessa pronuncia, poiché il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente ogni allegazione, restando implicitamente disattese le tesi incompatibili con la decisione.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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