Compenso difensore in ATP: scaglione per complessità e limiti tariffari (Cass. civ. Sez. II n. 1399 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cause di valore indeterminabile il giudice può applicare lo scaglione inferiore della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 quando l’oggetto e la complessità della singola controversia non giustifichino la presunzione “di regola” prevista dall’art. 5, comma 6. Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, la scelta dello scaglione può fondarsi sull’art. 13 cod. proc. civ. e sul riferimento alle somme dovute per due annualità. In tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore può essere liquidato anche in misura inferiore alla media tariffaria, purché non scenda sotto le tariffe minime, soglia superata la quale può porsi un problema di lesione del decoro professionale.

Il Fatto

Un avvocato aveva assistito, tramite patrocinio a spese dello Stato, un assistito in un procedimento di accertamento tecnico preventivo volto a far riconoscere l’esistenza di un’invalidità, poi conclusosi con esito negativo. Ottenuto dal Tribunale, in sede di liquidazione dell’ATP, un compenso di € 281,50, il difensore impugnava il decreto lamentando l’errata individuazione dello scaglione e una doppia riduzione del proprio compenso.

Il Tribunale respingeva l’impugnazione con ordinanza, avverso la quale il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutti i motivi. Sul primo, il ricorrente sosteneva l’applicabilità dello scaglione per le cause di valore indeterminabile da € 26.000,01 a € 52.000,00, o in subordine quello previsto da Sezioni Unite n. 10454 del 21.5.2015. La Corte ha osservato che l’art. 5, comma 6 D.M. n. 55/2014, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche del D.M. n. 147/2022, fissa solo “di regola” il valore delle cause indeterminabili.

Proprio questa elasticità consente — come già riconosciuto da Cass. n. 29821/2019 e Cass. n. 11887/2019 — di applicare, per le cause indeterminate di bassa complessità, lo scaglione ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00. Il Tribunale ha così motivatamente utilizzato l’art. 13 cod. proc. civ. e le due annualità dell’assegno di invalidità, restando nell’ambito di una valutazione non sindacabile.

Il secondo motivo — asserita mancanza di motivazione — è stato dichiarato infondato, essendo la motivazione stata fornita dal giudice di merito. Il terzo motivo censurava la doppia dimidiazione del compenso in luogo della sola prevista dalla normativa sul patrocinio.

La Corte ha richiamato Cass. n. 15006/2021 e Cass. n. 31404 del 2.12.2019: la media dei tariffari funge da limite massimo, non da valore necessario, e il compenso può essere inferiore purché non scenda sotto i minimi. Nel caso concreto l’importo di € 281,50 superava il minimo di € 201,25, risultando quindi legittimo.

Il quarto motivo invocava la tutela del decoro professionale ex art. 2233, comma 2, cod. civ., ma la Corte — richiamando Cass. n. 22761/2023 — ha precisato che l’esigenza di decoro va contemperata col contenimento della spesa pubblica e che i minimi tariffari, qui rispettati, segnano la soglia oltre la quale può prospettarsi la lesione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento di € 600,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

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