Procura digitale CAdES: senza busta telematica il ricorso è improcedibile (Cass. civ. Sez. I n. 24708 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale rilasciata su documento informatico separato e sottoscritta dal cliente con firma digitale CAdES deve essere depositata con il file «.p7m», ossia con la busta telematica che incorpora il documento e il certificato di firma. La mera copia in formato PDF del documento rimaterializzato non conserva l’evidenza informatica della sottoscrizione e non consente al difensore di certificarne la riferibilità al cliente. Se la busta telematica non è depositata con il ricorso per cassazione, la procura è mancante o inesistente e il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il difetto non è sanabile mediante produzione successiva nel procedimento di definizione accelerata.
Il Fatto
Una società impugnava il decreto con cui la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo contro la chiusura di un fallimento. La controversia traeva origine dalla cessione di un credito compreso in un ramo aziendale, la cui cessione era stata dichiarata inefficace. Il giudice del reclamo aveva escluso che la società potesse qualificarsi come creditrice del fallimento.
Il ricorso per cassazione era affidato a sei motivi. La proposta di definizione accelerata ne rilevava tuttavia l’inammissibilità per il vizio della procura speciale. La ricorrente chiedeva la decisione, sostenendo che il legale rappresentante avesse sottoscritto digitalmente la procura in formato CAdES prima della notificazione. Produceva quindi nuovamente il documento e un estratto della firma digitale.
La Motivazione della Corte
La Corte condivide la proposta quanto all’esito processuale, ma qualifica il vizio come causa di improcedibilità. Dagli atti risultava che il ricorso, la relata e la procura erano stati notificati tramite PEC in formato PDF. Anche il documento depositato nel fascicolo telematico costituiva una copia rimaterializzata dell’asserito originale informatico. Su tale copia il difensore aveva apposto la certificazione di autenticità della sottoscrizione del cliente.
L’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. consente di rilasciare la procura su documento informatico separato, sottoscritto digitalmente e congiunto all’atto mediante gli strumenti previsti dalla disciplina tecnica. Per la firma CAdES, l’autenticità dipende dal file con estensione «.p7m». La relativa busta crittografica incorpora il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave necessaria alla verifica.
Richiamando anche Cass., Sez. U., n. 10266/2018, la Corte osserva che la busta telematica garantisce l’identità del sottoscrittore, l’integrità del documento e il cosiddetto non ripudio. La stampa e la successiva trasformazione in PDF fanno invece perdere traccia della firma digitale originaria. Nel caso esaminato, inoltre, né il ricorso né la procura indicavano che il cliente avesse utilizzato una sottoscrizione digitale.
Assume carattere decisivo il mancato deposito iniziale del file «.p7m». In assenza della busta telematica, l’autentica del difensore risulta apposta su un documento privo della sottoscrizione del cliente. Non è quindi individuabile la volontà della parte di conferire il potere rappresentativo, né il difensore può attestare la riferibilità della dichiarazione al rappresentato. La procura deve essere considerata mancante o inesistente.
La documentazione prodotta con la richiesta di decisione non sana il difetto. Nel giudizio di legittimità non opera la sanatoria postuma prevista dall’art. 182 cod. proc. civ. per il giudizio di merito. La disciplina degli artt. 365, 366 e 369 cod. proc. civ. richiede che il potere rappresentativo sia attribuito anteriormente e documentato tempestivamente. La Corte dichiara pertanto il ricorso improcedibile, applica le conseguenze sulle spese e dispone le ulteriori condanne previste dagli artt. 380-bis, terzo comma, e 96 cod. proc. civ.
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