Contributo unificato raddoppiato: l’omessa attestazione è errore materiale (Cass. civ. Sez. II n. 1400 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 a carico del ricorrente soccombente, costituisce un’obbligazione ex lege. Ove il giudice dell’impugnazione abbia omesso di rendere tale attestazione, la sentenza è emendabile attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio. Il giudice è tenuto ad attestare il presupposto del raddoppio anche quando il contributo iniziale non sia stato versato per causa suscettibile di venir meno, mentre può esimersi solo quando la debenza del contributo iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo. L’omessa dichiarazione non integra vizio di motivazione, ma un’omissione emendabile in via di correzione.

Il Fatto

La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione è investita di un procedimento di correzione di un proprio precedente provvedimento. La Cancelleria ha segnalato che nella sentenza n. 9066/2023, emessa in data 19.1.2023, era stata omessa la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti del ricorrente, risultato soccombente in quel giudizio.

L’omissione riguarda proprio la parte che, in quanto perdente, era tenuta al pagamento del doppio del versamento del contributo unificato. La questione non attiene al merito del ricorso rigettato, ma alla regolarità formale del provvedimento conclusivo del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rigetto del ricorso per cassazione, che comporta, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, l’obbligo del soccombente al pagamento del raddoppio del contributo unificato. Il provvedimento richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020, secondo cui il giudice dell’impugnazione è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore, anche quando il contributo iniziale non sia stato versato per una causa suscettibile di venir meno, come nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice può invece esimersi dall’attestazione solo quando la debenza del contributo iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo. Fuori da questa ipotesi, la dichiarazione integra un obbligo che sorge direttamente dalla legge.

Da qui la qualificazione dell’omessa dichiarazione: essa costituisce un’obbligazione ex lege, la cui omissione è emendabile attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale. L’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., può essere rilevato d’ufficio, come appunto avvenuto nel caso in esame.

La Corte accoglie quindi la richiesta di correzione e dispone che nella parte finale della motivazione, prima del dispositivo, e nel dispositivo stesso sia inserita la dichiarazione di sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento per correzione di errore materiale, peraltro attivato d’ufficio. L’ordinanza va annotata in calce alla sentenza corretta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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