Divisione ereditaria parziale e supplemento ex art. 762 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 9869 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell’eredità deve comprendere di norma tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario, non è assoluto né inderogabile. Esso trova eccezione per via legislativa, ai sensi degli artt. 713, comma 3, 720, 722 e 1112 cod. civ., o per accordo dei condividenti. L’art. 762 cod. civ. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l’esistenza al momento dell’apertura della successione. Ne deriva che la divisione parziale è valida ed efficace e la comunione ereditaria permane per i beni non divisi.
Il Fatto
A seguito della morte del genitore, alcuni figli convennero in giudizio i fratelli chiedendo il rendiconto della gestione delle somme nella disponibilità del defunto e il conferimento alla massa ereditaria di una somma prelevata dai conti paterni, oltre alla divisione tra tutti gli eredi. I convenuti sostennero che il padre, pienamente capace, aveva liberamente disposto dei propri beni con donazioni in loro favore e chiesero, in via riconvenzionale, l’accertamento di crediti verso la massa.
Il Tribunale rigettò la domanda di divisione per mancata proposizione dell’azione di riduzione. La Corte d’appello confermò con diversa motivazione, ritenendo la domanda inammissibile perché successiva alla divisione stragiudiziale dei beni immobili e qualificando come eccezione in senso proprio, soggetta a preclusioni, la deduzione della collazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso la collazione in ragione di una precedente divisione già conclusa. Il collegio ha ritenuto il motivo fondato, con assorbimento dei restanti.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 762 cod. civ.: l’omissione di uno o più beni dell’eredità non è causa di nullità della divisione, ma determina soltanto la necessità di un supplemento. La divisione contrattuale può avere ad oggetto l’intera eredità o una parte soltanto di essa; in quest’ultima ipotesi permane la comunione ereditaria per i beni non divisi, essendo il consenso unanime a limitare lo scioglimento in re ipsa. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 8448 del 1997 e Sez. II n. 1337 del 1987.
La sentenza impugnata ha limitato l’ambito dell’art. 762 cod. civ. alle sole ipotesi in cui l’esistenza di beni ulteriori non fosse nota agli eredi all’apertura della successione. La Corte ha qualificato tale lettura come falsa applicazione della norma: non è necessario indagare se le parti conoscessero o meno l’esistenza dei beni omessi.
La Corte ha inoltre ribadito che la divisione parziale è ammessa sia per via contrattuale sia giudiziale, non essendo il principio di universalità inderogabile. Ha richiamato la giurisprudenza che consente l’indicazione dei beni oggetto di divisione anche successivamente alla domanda, nei limiti delle preclusioni processuali (Sez. II n. 1065 del 2022, Sez. II n. 6931 del 2016, Sez. II n. 28272 del 2018). Ha precisato che l’allegazione della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita costituisce eccezione in senso lato, ammissibile anche d’ufficio e in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis (Sez. II n. 20138 del 2023).
Da ciò l’erroneità della conclusione della Corte d’appello circa una rinuncia implicita alla collazione. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.