Compenso del professionista e inadempimento all’incarico di concordato (Cass. civ. Sez. I n. 16949 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica del passivo, l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. avverso il credito al compenso vantato dal professionista incaricato di predisporre la domanda di concordato preventivo. L’eccezione non è subordinata ai presupposti della risoluzione contrattuale e prescinde dal raggiungimento del risultato, ma richiede l’accertamento in fatto della concreta idoneità funzionale della prestazione a perseguire l’interesse del cliente. Il professionista risponde a titolo di negligenza ex art. 1176, comma 2, cod. civ. quando predisponga un piano carente dei requisiti legali, sì da renderlo inidoneo all’ammissione alla procedura. Ne segue l’esclusione del credito dal passivo, restando irrilevante il vantaggio collaterale della retrodatazione degli effetti.
Il Fatto
Un professionista chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento della società committente per il credito di euro 300.000,00 maturato in ragione dell’incarico conferito con scrittura privata del 9/1/2013. L’incarico prevedeva lo studio delle soluzioni alla crisi finanziaria e la predisposizione della documentazione per accedere a una procedura concorsuale. Il giudice delegato rigettava la domanda per inadempimento contrattuale; il tribunale respingeva l’opposizione allo stato passivo.
Il tribunale rilevava che il piano di concordato in continuità predisposto dal ricorrente era risultato carente e che la società era stata ammessa alla procedura solo dopo la revoca dell’incarico, con l’opera di altri professionisti. Il ricorrente impugnava il decreto con ricorso per cassazione affidato a otto motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione del contraddittorio, errore sull’utilità della prestazione e sul criterio di prededucibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili. Il tribunale aveva accolto l’eccezione d’inadempimento rilevando che la prestazione professionale non era stata eseguita con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ., avendo il piano omesso l’analitica indicazione di costi e ricavi e delle relative coperture.
Il percorso argomentativo prende le mosse dal principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 42093 del 2021: l’eccezione d’inadempimento può essere sollevata anche in caso di adempimento inesatto e non richiede la gravità prevista per la risoluzione, poiché si limita a consentire il legittimo rifiuto della prestazione. Il curatore può opporla con il solo onere di contestare la non corretta esecuzione, restando a carico del professionista la prova dell’esattezza del proprio adempimento rispetto al modello professionale richiesto.
La Corte richiama poi il consolidato indirizzo per cui il professionista, dopo aver accettato l’incarico di preparare la domanda di concordato, deve predisporre una proposta rispettosa delle norme inderogabili, segnatamente dell’art. 186-bis, comma 2, lett. a), l. fall. sull’indicazione dei costi e dei ricavi attesi (così Cass. n. 11522 del 2020). Le obbligazioni professionali sono obbligazioni di mezzi e non di risultato; ciò nonostante, la scelta di una strategia inadeguata integra inadempimento quando il giudice accerti, sia pure ex ante, l’inadeguatezza della prestazione rispetto al risultato perseguito dal cliente.
Ne deriva che il diritto al compenso non implica il raggiungimento del risultato, ma esige l’accertamento della concreta idoneità funzionale delle prestazioni svolte. Il mancato o inesatto adempimento consente al curatore di rifiutare l’ammissione del credito, non potendosi ritenere contrario a buona fede l’esercizio dell’autotutela ove sia stata pregiudicata la chance del cliente. La Corte esclude rilievo al vantaggio collaterale della retrodatazione degli effetti e delle ipoteche divenute inopponibili, estraneo all’interesse perseguito.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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