Definizione agevolata e carenza sopravvenuta d’interesse nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 16951 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari, con assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione e comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione. L’effetto estintivo del giudizio presuppone, però, che la definizione sia effettivamente perfezionata mediante il pagamento delle somme dovute e la produzione, nel giudizio, della relativa documentazione. La sospensione dei processi prevista dalla norma opera nelle more del pagamento e non è compatibile con il giudizio di legittimità. Compensate le spese e escluso il doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Il Fatto

Una congregazione religiosa impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso il rigetto del ricorso proposto contro una cartella esattoriale per TARSU, annualità 2011, in favore di un comune. La controversia approda in cassazione con ricorso affidato a due motivi.

Nelle more del giudizio la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e di avere ricevuto la comunicazione del debito residuo, comprensivo della cartella oggetto di causa.

La Motivazione della Corte

Il primo passaggio argomentativo riguarda l’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022. Il primo periodo prevede l’impegno del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ricompresi nella definizione; il secondo periodo subordina l’efficacia della rinuncia all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Nel caso concreto questo secondo requisito non ricorre. Dalla comunicazione dell’agente della riscossione emerge che il debito sarà estinto solo con l’ultima rata, prevista per il 30.11.2027. La Corte richiama, sul punto, i precedenti Cass. n. 621/2024 e Cass. n. 25984/2023, che hanno già letto la norma nel senso del necessario perfezionamento della definizione.

La sospensione del processo prevista dalla medesima disposizione «nelle more del pagamento delle somme dovute» non è compatibile con il giudizio di cassazione. Il collegio non applica quindi lo schema sospensivo, ma trae dalla fattispecie una diversa conseguenza.

L’avvenuta adesione alla definizione con impegno a rinunciare anche al giudizio pendente determina, secondo la Corte, la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione. A sostegno sono richiamate Cass. Sez. Un. n. 28182/2020, Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla definizione agevolata in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023.

Sul regime delle spese la Corte dispone la compensazione integrale, tenendo conto delle modalità di definizione del giudizio. Quanto al contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo. Il richiamo è a Cass. n. 31732/2018, resa in tema di rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016. Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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