Giudicato implicito e rinvio per vizio di motivazione sugli utili occulti (Cass. civ. Sez. V n. 16947 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, restano implicitamente precluse e non ulteriormente discutibili tutte le questioni che costituivano presupposto logico-necessario della pronuncia di annullamento, coperte da giudicato implicito. Il giudice del rinvio non è tenuto a riesaminare l’eccezione di contraddittorietà ed illegittimità dell’avviso di accertamento quando la sentenza di legittimità abbia già accertato, quale premessa logico-giuridica, l’esistenza di utili non dichiarati. La questione relativa al conseguimento di utili occulti e alla coerenza della motivazione dell’atto impositivo si intende affrontata quando il giudice del rinvio, superando le formule adoperate, ne dia positivamente conto.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica fiscale, notificava a una società e ai suoi soci un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1998, contestando omessa fatturazione e omesso versamento di ritenute. La pretesa si fondava sull’ipotesi di una manovra elusiva: la distribuzione di utili ai soci sarebbe stata dissimulata come restituzione di finanziamenti infruttiferi, così sottraendo la società all’applicazione della ritenuta sui dividendi.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi, poi accolti in appello. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24618 del 2014, cassava la pronuncia d’appello per vizio di motivazione e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale. Il giudice del rinvio respingeva nuovamente l’appello, ritenendo sussistente il collegamento tra società e non effettivi i finanziamenti. I contribuenti ricorrevano allora per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 392 cod. proc. civ., lamentando che il giudice del rinvio non si fosse pronunciato sull’eccezione di contraddittorietà ed illegittimità dell’avviso di accertamento, già accolta in appello e contestata in cassazione dall’Amministrazione.

La Corte respinge il motivo. Nei casi di cassazione con rinvio per error in iudicando devono ritenersi implicitamente o definitivamente precluse tutte le questioni che potevano e dovevano essere prospettate o rilevate d’ufficio quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia di annullamento. Tali questioni vengono accertate in via definitiva quali premesse logico-giuridiche della decisione di legittimità e sono coperte da giudicato implicito e interno, secondo l’insegnamento di Cass. n. 25153 del 2017.

La sentenza di rinvio, pur trattandosi di rinvio proprio, ha positivamente accertato l’esistenza di utili occulti e ha riconosciuto la sussistenza di una manovra elusiva: non venivano distribuiti formalmente utili, ma rimborsati i finanziamenti elargiti per contanti dai soci. La società, pur non operando con normalità e ricorrendo sistematicamente ai finanziamenti, riusciva sempre a rimborsarli, senza una significativa coerenza economica del finanziamento infruttifero. Il tema della coerenza e legittimità dell’avviso risulta quindi affrontato.

Il secondo motivo, che deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla medesima questione, resta assorbito. Il terzo motivo, incentrato sull’art. 2697 cod. civ., è parimenti in parte assorbito: la sentenza di rinvio dà atto che la manovra elusiva presuppone necessariamente che le società abbiano conseguito utili non dichiarati, costituenti una provvista in nero, motivando così in ordine al dedotto difetto di motivazione dell’atto impositivo. Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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