Revocatoria, cessione del credito e successione nel processo (Cass. civ. Sez. III n. 7395 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza di un giudizio di azione revocatoria, la cessione del credito che legittima all’azione integra una fattispecie di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la cessionaria può costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. e che le cedenti conservano la propria posizione processuale, salvo estromissione. Con la domanda ex art. 2901 cod. civ. il creditore esercita infatti una facoltà che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito, e non un diritto autonomo e distinto. Sul versante sostanziale, ai fini dell’eventus damni non occorre la totale compromissione della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente il compimento di atti che rendano più difficoltoso il soddisfacimento del credito. In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, secondo comma, d.lgs. n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa, ma elemento meramente specificativo dell’oggetto, la cui violazione non ne determina la nullità.

Il Fatto

Alcuni soggetti, unitamente a una società, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato i loro appelli e confermato la decisione di primo grado. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di revocatoria proposta da un istituto di credito per ottenere la declaratoria di inefficacia di atti di costituzione di fondo patrimoniale, di cessione di quote di immobile e di conferimento di beni immobili.

In corso di causa il credito era stato ceduto a una società veicolo, che si era costituita in giudizio ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. per il tramite di una mandataria. I ricorrenti contestano la legittimazione delle cedenti e della cessionaria, la configurabilità dei presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria e, con ricorso incidentale, la validità del mutuo fondiario posto a base dell’operazione. La questione centrale riguarda gli effetti della cessione del credito sul processo revocatorio pendente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della legittimazione attiva nel giudizio di revocatoria a seguito della cessione del credito. Secondo l’orientamento richiamato, l’art. 111 cod. proc. civ. trova applicazione anche quando, in pendenza di revocatoria, venga ceduto il credito che legittima all’azione. La ragione risiede nella struttura stessa dell’azione: con la domanda ex art. 2901 cod. civ. il creditore esercita una facoltà che è contenuto proprio del suo diritto di credito, non un diritto autonomo.

La Corte prende atto del superamento della soluzione opposta, in precedenza seguita, giudicandola lesiva degli interessi delle parti e dell’economia processuale. Il giudice di merito ha correttamente ritenuto ammissibile la costituzione della cessionaria e la persistente presenza delle cedenti, che non avevano chiesto l’estromissione e non vi erano state costrette dall’opposizione della cessionaria. Il soddisfacimento del creditore su un bene del patrimonio del debitore è il riferimento ultimo dell’azione, e tale interesse si trasferisce con il credito.

Sui presupposti della revocatoria, la Corte ribadisce che, sotto il profilo dell’eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della garanzia patrimoniale: basta il compimento di atti che rendano più difficoltoso il soddisfacimento del credito. La valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi, mediante ragionamento presuntivo, deve essere condotta con lettura unitaria e non parcellizzata delle risultanze processuali. Le censure che sollecitano un riesame del merito sono pertanto inammissibili.

Quanto al ricorso incidentale sul mutuo fondiario, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022: il limite di finanziabilità non è norma determinativa del contenuto del contratto né posta a presidio della validità, ma elemento specificativo dell’oggetto. La sua violazione, ove fondasse la nullità, pregiudicherebbe proprio l’interesse che la norma protegge, cioè la stabilità patrimoniale della banca. Anche le doglianze sul mutuo di scopo sono inammissibili, avendo il giudice di merito indicato autonomi titoli di debito non censurati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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