Polizza assicurativa e richiesta di copia documenti: competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF Collegio di Milano n. 2023 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie che hanno ad oggetto un contratto di assicurazione, comprese le richieste di copia della relativa documentazione contrattuale, non rientrano nella competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale riservano la cognizione dell’ABF alle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, escludendo i servizi e le attività di investimento e le altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998. La materia assicurativa deve pertanto considerarsi estranea alla cognizione dell’Arbitro, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per accertata incompetenza per materia.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce che la madre, nel 2007, aveva stipulato un contratto di polizza vitalizio, di cui egli e la sorella erano beneficiari. Nel 2008 la sorella avrebbe ritirato tutto il capitale versandolo sul proprio conto corrente, mentre il ricorrente aveva optato per un vitalizio mensile. Rivoltosi all’intermediario per ottenere copia della documentazione della polizza, si vedeva opporre il mancato inserimento del proprio nominativo nei database della banca.
Il ricorrente chiede quindi la copia della documentazione e un risarcimento per il danno economico asseritamente subito. L’intermediario eccepisce di non avere il nominativo del ricorrente in anagrafica, né come cliente né come delegato o beneficiario, e che l’unica polizza della madre è stata integralmente riscattata nel 2010 dalla stessa intestataria. Nelle repliche il ricorrente produce copia della proposta di assicurazione sulla vita; l’intermediario replica che essa attiene a rapporti intestati a terzi estranei all’oggetto del procedimento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione della competenza per materia, rilevabile anche d’ufficio e non eccepita dall’intermediario. Osserva che la domanda verte esclusivamente sulla richiesta di informazioni e documentazione relativa a una polizza assicurativa per vitalizio, non collegata ad alcun contratto o servizio bancario o finanziario.
Richiamate le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Collegio sottolinea che l’ABF può conoscere solo controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, restando escluse le fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998. Sono inoltre escluse le richieste risarcitorie che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’intermediario e le questioni relative a beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari.
Il Collegio richiama la precedente decisione n. 9786/25 del 07.11.2025, resa proprio in tema di contratto di assicurazione e richiesta di produzione documentale, che aveva affermato l’estraneità della materia assicurativa alla cognizione dell’Arbitro. Il principio è ora ulteriormente confermato dall’attivazione, dal 15 gennaio 2026, dell’Arbitro assicurativo presso l’IVASS, cui è rimessa la competenza in materia.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per accertata incompetenza per materia dell’ABF. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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