Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up front no sospensione (ABF Collegio di Bari n. 214 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, l’art. 125-sexies TUB va interpretato, alla luce della sentenza Lexitor, nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. In assenza di una chiara ripartizione contrattuale tra oneri up front e recurring, i costi istantanei si riducono secondo il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, i costi recurring secondo il criterio proporzionale lineare, mentre gli oneri erariali non sono retrocedibili. La pendenza di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE in un diverso giudizio non obbliga l’Arbitro a sospendere il procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 6 novembre 2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 28 febbraio 2025. Insoddisfatto dell’interlocuzione prodromica, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo la corresponsione di € 836,57, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di attivazione, oltre alla restituzione delle quote indebitamente trattenute, alle spese di assistenza difensiva, agli interessi legali e alle spese di procedura.

L’intermediario si opponeva eccependo, in via preliminare, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di Pace di Palermo con ordinanza del 12 ottobre 2024. Nel merito sosteneva la natura up front delle commissioni di attivazione e delle provvigioni, non rimborsabili, richiamando la sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023, C-555/21, e l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950. Il ricorrente replicava richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 e l’orientamento conforme della giurisprudenza di merito e di legittimità.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto disatteso la richiesta di sospensione. Le Disposizioni ABF non contemplano ipotesi sospensive per casi della specie e non ricorre una litispendenza in senso proprio, poiché il rinvio pregiudiziale riguardava un diverso giudizio. Il Collegio ha osservato che l’obbligo di sospensione ex art. 267 TFUE grava sul giudice a quo, mentre l’ordinamento non prevede analogo obbligo per altro organo giurisdizionale o extragiudiziario dinanzi al quale penda un giudizio su fattispecie simile (richiamando proprie precedenti decisioni n. 2913/25 e del Collegio di Torino n. 1104/2025).

Nel merito, poiché il contratto era stato stipulato prima del 25 luglio 2021, il Collegio ha ritenuto applicabile l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla sentenza Lexitor e dalla successiva Corte costituzionale n. 263/2022. Ha dato continuità all’orientamento della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e valore vincolante e retroattivo, sicché il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio ha confermato che i costi recurring si riducono secondo il criterio proporzionale lineare, salvo diversa previsione pattizia, mentre i costi up front seguono, in assenza di diversa previsione, il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), desumibile dal piano di ammortamento. È stata ribadita la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto l’intermediario agisce come sostituto d’imposta e l’estinzione anticipata è assimilabile al recesso ex art. 125-ter TUB.

Il Collegio ha quindi respinto l’argomento fondato sulla sentenza CGUE C-555/21, relativa al credito immobiliare, evidenziando le specificità di quel settore che giustificano un approccio differenziato. Ha qualificato le commissioni di attivazione come costi up front, corrispettivo di attività antecedenti alla conclusione del contratto, e ha applicato la curva degli interessi, riconoscendo al ricorrente € 514,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Ha invece respinto, perché non documentata ex art. 2697 cod. civ., la richiesta di restituzione delle quote versate in eccedenza e, per orientamento consolidato, la rifusione delle spese di assistenza legale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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