Ne bis in idem: irrilevanza del collegamento probatorio per l’identità del fatto (Cass. pen. Sez. 1 n. 10530 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ne bis in idem, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., il divieto di un secondo giudizio opera esclusivamente in presenza di identità del fatto storico, intesa come coincidenza di condotta, evento e nesso causale nella loro dimensione naturalistica. Il mero collegamento fattuale o probatorio tra diverse vicende criminose, quale può essere il rinvenimento della refurtiva in occasione di una medesima perquisizione, è inidoneo a fondare la coincidenza dei fatti. È affetta da vizio di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ometta di pronunciarsi su una domanda di continuazione ritualmente proposta.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, chiedendo il riconoscimento del ne bis in idem tra una sentenza di condanna per ricettazione, relativa a due carnet di assegni provento di furto, e una sentenza di assoluzione per i reati di falso e truffa, concernente l’utilizzo di uno degli assegni con un documento di identità non proprio. In via subordinata, l’istanza conteneva la richiesta di riconoscimento della continuazione tra la medesima sentenza di condanna e il procedimento per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo allo stupefacente rinvenuto nella stessa perquisizione.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, escludendo ogni interferenza tra i fatti giudicati e omettendo di pronunciarsi sulla domanda subordinata. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione sulla continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, affermando il principio per cui il divieto di un secondo giudizio richiede la coincidenza del fatto storico nella sua dimensione naturalistica. Nella specie, la condotta di detenzione dei carnet di assegni è stata ritenuta autonoma e distinta dalla successiva condotta di utilizzo di un singolo assegno mediante documento falso. La Corte ha precisato che il rinvenimento degli assegni in occasione di una perquisizione costituisce un elemento meramente occasionale, privo di rilievo ai fini dell’identità del fatto.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Dal fascicolo risultava che la domanda di riconoscimento della continuazione era stata espressamente formulata nell’incidente di esecuzione. L’ordinanza impugnata, non pronunciandosi su tale richiesta, è stata pertanto ritenuta affetta da omessa motivazione, vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di continuazione, con rinvio al giudice dell’esecuzione in diversa composizione, come prescrive la Corte costituzionale n. 183 del 2013, affinché provveda a un nuovo esame della richiesta colmando la lacuna motivazionale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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