Questioni di massima sulla competenza di controllo sugli istituti zooprofilattici (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 160 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nell’esercizio della propria funzione di controllo sui bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale, può rimettere al Presidente della Corte dei conti la questione di massima di particolare rilevanza e di interesse generale relativa alla individuazione della sezione di controllo competente e della forma di controllo cui è soggetto un ente sanitario di diritto pubblico a dimensione interregionale. L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, per organizzazione, funzionamento e finanziamento, è ascrivibile alla classe degli enti del servizio sanitario nazionale ed è integrato nel servizio sanitario regionale lombardo, con conseguente obbligo di trasmettere annualmente alla Sezione la relazione dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012. Il deferimento alle Sezioni Riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie è rimesso alla valutazione del Presidente della Corte.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 45/2024/INPR del 23 febbraio 2024, ha approvato il programma dei controlli per l’anno 2024, includendovi i controlli sulla legittimità e regolarità dei bilanci di esercizio degli enti del servizio sanitario nazionale con sede in Lombardia. Tra questi figura l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, con sede legale a Brescia.

Negli anni l’Istituto ha trasmesso gli atti previsti dall’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, ma non le relazioni-questionario di cui al comma 170 della medesima legge. La Sezione ha quindi previsto di prospettare una questione di massima di particolare rilevanza e interesse generale sulla sezione competente e sulla forma del controllo. Con richiesta del magistrato istruttore e ordinanza presidenziale n. 180 del 17 giugno 2024, la questione è stata portata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo degli istituti zooprofilattici sperimentali. Istituiti come enti pubblici con la legge n. 503/1970, sono qualificati enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico operanti in rapporto con le unità sanitarie locali. La legge n. 745/1975 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative statali; il d.lgs. n. 270/1993 li ha riordinati come strumenti tecnico-scientifici dello Stato e delle regioni nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

Il d.lgs. n. 106/2012 ha confermato il d.lgs. n. 502/1992 come paradigma anche per gli istituti zooprofilattici, assoggettandoli agli stessi controlli amministrativi delle aziende sanitarie previsti dall’art. 4, comma 8, della legge n. 412/1991. La Regione Lombardia ha ratificato con legge regionale n. 22/2014 l’intesa con l’Emilia-Romagna per il riordino dell’Istituto, in conformità all’art. 10 del d.lgs. n. 106/2012. La successiva legge regionale n. 22/2021 ha ulteriormente integrato l’Istituto nel servizio sanitario regionale, prevedendone la collaborazione tecnico-scientifica per la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria, la partecipazione alla governance del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e l’inclusione tra i soggetti per cui la centrale di committenza regionale garantisce efficienza negli approvvigionamenti.

Quanto al finanziamento, la Sezione rileva che il contributo ordinario statale incide tra il settanta e l’ottanta per cento del valore della produzione. Gli importi assegnati alla Regione Lombardia dal fondo sanitario nazionale per gli anni dal 2021 al 2023 sono trasferiti all’Istituto con le deliberazioni del CIPESS n. 70 del 3 novembre 2021, n. 4 dell’8 febbraio 2023 e n. 33 del 30 novembre 2023. Il finanziamento statale transita, quindi, dal bilancio regionale.

Da questi elementi la Sezione deduce l’ascrivibilità dell’Istituto alla categoria degli enti del servizio sanitario nazionale e la sua integrazione nel servizio sanitario regionale lombardo per organizzazione, funzionamento e finanziamento. Ne deriva l’obbligo di trasmettere annualmente la relazione dell’organo di revisione. Poiché la questione assume carattere di interesse generale e richiede uniforme applicazione delle norme di controllo, la Sezione rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni sul deferimento alle Sezioni Riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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