Nessuna responsabilità erariale del coordinatore per i contratti di collaborazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 68 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mero svolgimento dei poteri di gestione, organizzazione e controllo delle risorse umane spettanti al coordinatore dell’Ufficio di Piano, in forza dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e delle convenzioni tra enti locali, non integra l’esercizio di poteri datoriali idoneo a fondare la responsabilità erariale. Il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente condanna dell’ente alle spese di lite, non è imputabile al funzionario che si sia limitato a dare esecuzione agli indirizzi deliberati dall’organo politico di coordinamento. Difetta, in tal caso, l’elemento soggettivo della colpa grave, non ravvisandosi né manifesta negligenza né imperizia nell’esercizio delle funzioni, né un nesso di causalità diretto tra la condotta del funzionario e il danno patito dall’amministrazione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania conveniva in giudizio un funzionario comunale, responsabile del Settore amministrativo e coordinatore dell’Ufficio di Piano sociale di zona, chiedendone la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento di una somma in favore del Comune per il danno asseritamente derivante dalla soccombenza dell’ente nel giudizio promosso da una psicologa collaboratrice.
Secondo il requirente contabile, il funzionario aveva gestito il rapporto con poteri datoriali, consentendo l’utilizzazione della collaboratrice alla stregua di una lavoratrice subordinata, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive e delle spese di lite. La Sezione territoriale rigettava la domanda; proponeva appello il Procuratore regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello ricostruisce anzitutto le competenze del funzionario. Egli, dipendente a tempo indeterminato di un ente privo di dirigenza, ricopriva il ruolo di responsabile del Settore amministrativo con incarico di posizione organizzativa, al quale i decreti sindacali facevano espresso richiamo ai poteri di cui all’art. 107 Tuel. A lui spettavano autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.
Le convenzioni tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali — quella del 2009 e la successiva del 2014 — attribuivano al coordinatore dell’Ufficio di Piano la sovraintendenza su tutte le attività necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio, con connessa responsabilità esclusiva per il conseguimento dei risultati.
Su questa base, la Corte ritiene che l’emanazione di direttive, la richiesta di report sull’attività svolta e l’invito a comunicare preventivamente le assenze costituiscano atti di regolare esecuzione delle attività di coordinamento, e non trasmodino in un vincolo gerarchico o di soggezione personale della lavoratrice.
Il Collegio valorizza poi la genesi della vicenda. La possibile strutturazione anomala del rapporto di collaborazione traeva origine da precise scelte deliberate dal Coordinamento istituzionale d’ambito, all’esito di un complesso iter di concertazione con le organizzazioni sindacali a cui il funzionario era estraneo, avendo svolto talvolta solo funzioni di verbalizzante. Il contenzioso civile era inoltre insorto a seguito di unilaterali riduzioni dell’orario di lavoro e dei compensi, circostanza che consente di escludere un nesso di causalità diretto con la condotta dell’appellato.
Manca dunque l’elemento soggettivo della colpa grave: il funzionario si è limitato a svolgere i propri compiti di gestione e organizzazione delle risorse umane, secondo le prerogative riconosciute dalla normativa e dalle convenzioni. L’appello è rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e spese di lite a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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