Risorse regionali etero-finanziate per contrattazione integrativa e superamento limite trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 218 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Sardegna agli enti locali per la contrattazione decentrata integrativa, in quanto etero-finanziate e vincolate alla componente variabile del trattamento accessorio, non concorrono a formare l’ammontare complessivo soggetto al limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Il limite trova giustificazione nell’esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio dell’ente; tale esigenza non è messa in pericolo quando la provvista proviene dall’esterno e non incide effettivamente sul bilancio. La deroga opera alle condizioni individuate dalla Sezione delle Autonomie e resta rimessa alla discrezionalità dell’ente beneficiario. È oggettivamente inammissibile il quesito che investe le concrete modalità gestionali e contabili, rientrando nell’esclusiva competenza dell’amministrazione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della Sardegna ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sull’utilizzo delle risorse assegnate dalla legge di stabilità regionale 2024, destinate a finanziare la contrattazione decentrata integrativa degli enti locali. L’ente intendeva impiegarle per incrementare il fondo del trattamento economico accessorio del proprio personale.
La questione centrale riguarda la possibilità di superare il tetto di spesa previsto per il trattamento accessorio. Il Comune ha articolato tre quesiti: se le somme regionali siano qualificabili come etero-finanziate; se sia applicabile l’orientamento della Sezione regionale lombarda; e quali accorgimenti contabili adottare per una gestione conforme.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto i requisiti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Quanto al profilo oggettivo, i primi due quesiti presentano i caratteri della generalità e astrattezza e attengono alla contabilità pubblica.
Il terzo quesito è invece dichiarato oggettivamente inammissibile. Esso sconfina nella concreta attività gestionale dell’ente, che ricade nell’esclusiva competenza dell’amministrazione secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 fissa un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, non superiore al corrispondente importo del 2016. La disposizione è espressione di norme di contenimento della spesa per il personale. Il successivo art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019 ha introdotto un criterio flessibile, rapportando il limite al valore medio pro capite del personale in servizio al 31 dicembre 2018.
A questa disciplina nazionale si affianca la legislazione speciale sarda. L’art. 2, comma 2, l.r. n. 18/2023 prevede uno stanziamento di risorse aggiuntive con vincolo di destinazione alla contrattazione decentrata integrativa, per omogeneizzare il trattamento dei dipendenti degli enti locali a quello del personale regionale.
La Corte richiama quindi la giurisprudenza contabile che ammette il superamento del limite in presenza di risorse etero-finanziate e vincolate. La provenienza esterna della provvista, non incidente sugli equilibri di bilancio, giustifica la deroga. Le risorse regionali in esame presentano entrambi i requisiti: provengono dall’esterno rispetto all’ente beneficiario e recano uno specifico vincolo di destinazione alla parte variabile del fondo.
La Sezione conclude nel senso della non applicabilità dei limiti di spesa, trattandosi di spese neutre. L’applicazione dei principi richiamati resta però subordinata al verificarsi dei presupposti prescritti e alla discrezionalità dell’ente, cui spetta la determinazione di destinare i finanziamenti all’incremento del fondo accessorio.
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Nota della Redazione
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