Competenza in executivis al giudice d’appello se riforma nel bilanciamento (Cass. pen. Sez. III n. 13283 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, la modifica del giudizio di comparazione tra circostanze operata in appello integra riforma sostanziale della sentenza di primo grado e determina lo spostamento della competenza in executivis in favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue l’incompetenza funzionale del tribunale che ha emesso la pronuncia riformata e del pubblico ministero presso di esso. Ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen., l’esecuzione dei provvedimenti è curata d’ufficio dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 cod. proc. pen. Non è mera rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ma elaborazione sostanziale, anche l’esclusione in appello di una circostanza aggravante, con conseguente riduzione della pena base per effetto di tale esclusione. L’ordinanza emessa dal giudice funzionalmente incompetente è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al pubblico ministero competente.

Il Fatto

Una condannata per reati edilizi e violazione dei sigilli propone incidente di esecuzione avverso l’ordine di ingiunzione a demolire emesso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale, in esecuzione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il tribunale, quale giudice dell’esecuzione, rigetta la richiesta di declaratoria di nullità dell’ordine demolitorio.

Avverso tale provvedimento l’interessata ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 665 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione: il medesimo giudice, persona fisica, in altra ordinanza del 2009 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della Corte d’appello, poiché la sentenza di primo grado era stata modificata in appello nel bilanciamento delle circostanze. Il contrasto tra le due decisioni renderebbe l’ordinanza impugnata abnorme.

La Motivazione della Corte

La questione investe l’individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere in executivis, con ricadute sulla legittimazione del pubblico ministero a emettere l’ingiunzione a demolire.

Dagli atti emerge che la Corte d’appello, in sede di cognizione, aveva formulato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata, sostituendo il giudizio di equivalenza espresso dal tribunale, e aveva ridotto la pena base proprio per effetto di tale esclusione. Secondo il giudice dell’esecuzione si sarebbe trattato di mera rideterminazione della pena.

La Corte non condivide questa lettura: anche una formale ed esplicita esclusione di circostanza aggravante costituisce elaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado e non semplice rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Viene richiamata la giurisprudenza secondo cui la modifica in appello del giudizio di comparazione comporta la riforma sostanziale della sentenza e lo spostamento della competenza in executivis al giudice di secondo grado (Sez. I n. 39123 del 2015, Rv. 264541; Sez. I n. 32214 del 2015, Rv. 264508; Sez. I n. 14004 del 2024, non massimata).

Si ribadisce che l’espressione “in relazione alla pena” dell’art. 665 cod. proc. pen. comprende non solo la misura della pena, ma anche la sua applicazione ed esecuzione, e che la competenza permane al giudice di primo grado solo quando la modifica della pena non derivi da elaborazione sostanziale (Sez. I n. 5637 del 1994, Rv. 196548; Sez. I n. 3818 del 1991, Rv. 188801).

La Motivazione della Corte

Ne deriva l’incompetenza funzionale del tribunale a decidere sull’incidente di esecuzione e del pubblico ministero presso di esso, non essendo quest’ultimo il titolare dell’azione esecutiva a norma dell’art. 655 cod. proc. pen., che la affida al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura Generale presso la Corte d’appello competente per l’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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