Proporzionalità dell’ordine di demolizione e inerzia del condannato (Cass. pen. Sez. III n. 13284 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione abituale, il giudice è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU in relazione all’art. 8 CEDU, valutando la disponibilità di un tempo sufficiente per la sanatoria o per reperire una soluzione abitativa, la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un tribunale indipendente e la consapevolezza della natura abusiva dell’edificazione. Le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito non sono mai risolutive di per sé e recedono di fronte alla consapevole violazione della legge. Il condannato che abbia lasciato decorrere inutilmente il termine concessogli non può lucrare sul tempo trascorso né invocare la propria inerzia come ragione di sospensione dell’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente propone incidente di esecuzione avverso l’ordine di demolizione di un immobile abusivo di sua proprietà, unica abitazione, dove risiede. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza con ordinanza del 29 ottobre 2024, rilevando che, nonostante il tempo trascorso, non era stata individuata alcuna sistemazione abitativa alternativa.

Avverso tale provvedimento il condannato ricorre per cassazione con due motivi: la violazione degli artt. 32 e 47 Cost. e dell’art. 8 CEDU, per mancato bilanciamento tra l’interesse statuale alla demolizione e le sue condizioni personali, economiche e di salute; e la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa risposta ai rilievi contenuti nella memoria depositata all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Preliminarmente ricostruisce la portata del diritto all’abitazione, riconducendolo agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. quali diritti sociali funzionali alla dignità della persona, e all’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e all’art. 11 del Patto internazionale del 1966. Rileva tuttavia come tale diritto non sia tutelato in termini assoluti, ma debba essere contemperato con l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, secondo i criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità.

Il bilanciamento è ammissibile in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di proporzionalità della misura, ai sensi del citato art. 8 CEDU, come affermato da Sez. III n. 5822 del 2022. La Corte richiama la giurisprudenza convenzionale — Corte EDU, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 2016 e Kaminskas c. Lituania del 2020 — e quella interna di Sez. III n. 423 del 2021, Sez. III n. 48021 del 2019 e Sez. III n. 21198 del 2023, per fissare i criteri guida: il principio opera solo quando viene in gioco il diritto alla vita privata e familiare e al domicilio, e non quando si opponga il solo diritto di proprietà ex art. 1 Prot. 1 CEDU.

Nel caso concreto l’età avanzata, le precarie condizioni economiche e di salute non risultano decisive. Il giudice dell’esecuzione aveva già sospeso l’ordine con ordinanza dell’8 febbraio 2022, concedendo un ampio lasso di tempo per regolarizzare l’opera o reperire altra sistemazione. Il ricorrente non può lucrare sul tempo inutilmente trascorso, poiché l’ingiunzione trova causa proprio nella sua inerzia: non è consentito invocare il principio di proporzionalità allegando fatti posti in essere nella piena consapevolezza del carattere abusivo dell’edificazione.

Anche il secondo motivo è inammissibile: pur avendo il giudice omesso di pronunciarsi sulla memoria difensiva, l’omesso esame di una questione manifestamente infondata non inficia la legittimità del provvedimento, secondo il principio di Sez. V n. 27202 del 2013. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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