Motivi promiscui ex art. 360 nn. 3, 4 e 5: inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. L n. 24170 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esposizione di ciascun motivo di ricorso per cassazione deve essere chiara e sintetica ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non può essere articolata in molteplici e diversi profili di doglianza. È inammissibile il motivo costruito per sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, riferiti alle ipotesi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili: la violazione di legge presuppone accertati gli elementi di fatto, mentre il vizio di motivazione li rimette in discussione. L’inammissibilità è superabile solo se la formulazione permette di cogliere con chiarezza doglianze di fatto scindibili, esaminabili separatamente come se fossero state numerate distintamente. L’onere di specificità non è assolto per relationem mediante rinvio generico agli atti del giudizio di appello.
Il Fatto
Un contribuente ha proposto opposizione avverso un’intimazione di pagamento, limitatamente a due avvisi di addebito emessi dall’ente previdenziale per contributi omessi. Il Tribunale ha respinto il ricorso.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame su tre rilievi: allo Statuto del contribuente non è riconducibile la materia del recupero contributivo; gli eventuali vizi formali dell’intimazione andavano comunque fatti valere nel termine di venti giorni dalla notifica; la notifica degli avvisi di addebito risultava provata. L’opponente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ciascuno costruito richiamando congiuntamente i nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. L’ente si è costituito senza svolgere difese; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, recando censure in gran parte sovrapponibili, sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il primo vizio è formale ma decisivo: l’indicazione contestuale dei vizi contemplati dai nn. 3, 4 e 5 rende impossibile individuare, per ciascun capitolo o per il loro complesso, una delle tipologie di censura consentite, e finisce per rimettere alla Corte il compito di isolare le doglianze teoricamente proponibili (Cass. n. 26790/2018).
Segue la verifica sul contenuto. Mentre le rubriche evocano la carenza di motivazione, la parte esplicativa non consente di comprendere quali sarebbero le lacune motivazionali. I primi due motivi si risolvono in affermazioni dalle quali non si isola alcuna specifica censura, ma solo una richiesta di rivalutazione della vicenda in senso favorevole al ricorrente: si lamenta la mancata pronuncia sulle violazioni dello Statuto senza confrontarsi con la ratio che ne esclude l’applicabilità al recupero contributivo, e si deduce la violazione della disciplina delle notifiche sovrapponendo normative differenti, senza indicare quale norma sarebbe stata violata e perché.
Il terzo motivo replica lo schema. Denuncia carenza di motivazione ma argomenta sulla prescrizione, senza precisare quale disposizione sarebbe stata violata. Le argomentazioni sulla durata quinquennale del termine risultano per di più non pertinenti: il giudice d’appello aveva disatteso l’eccezione rilevando che, tra le notifiche degli avvisi di addebito e la successiva intimazione, il quinquennio non era decorso. La durata del termine non era dunque in discussione.
La Corte richiama poi l’orientamento che consente di superare l’inammissibilità per sovrapposizione, quando la formulazione permetta di cogliere con chiarezza doglianze di fatto scindibili, esaminabili separatamente negli stessi termini in cui lo sarebbero se articolate in motivi distinti e numerati (Cass. n. 39169/2021). Il temperamento non opera nella specie: la lettura del ricorso non consente di isolare in modo specifico e chiaro le singole censure, rendendo impossibile una puntuale risposta.
Resta fermo il principio sull’onere di specificità: esso non può essere assolto per relationem con generico rinvio agli atti del giudizio di appello, dovendo il ricorso contenere in sé gli elementi che permettono il controllo diretto sulla decisività dei punti controversi (Cass. n. 342/2021). Ricorso dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di difese avversarie, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.