Doppia conforme e divieto di cumulo dei motivi di ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4230 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza di appello sia fondata sul medesimo iter logico-argomentativo della decisione di primo grado, opera la c.d. doppia conforme ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente alleghi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e ne dimostri la diversità. È parimenti inammissibile il motivo di ricorso che cumuli indistintamente le ipotesi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, sostanziali e processuali da un lato, di vizio motivazionale dall’altro, senza che risultino specificamente identificate e trattate le rispettive doglianze. L’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano, infine, un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per la correttezza della motivazione.
Il Fatto
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma aveva rigettato il gravame contro la decisione del Tribunale capitolino, che a sua volta aveva respinto la domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento verbale asseritamente subito.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la frase con cui sarebbe stato intimato il licenziamento non fosse stata proferita dall’effettivo datore di lavoro, amministratore legale della società, bensì da un semplice dipendente della stessa. Aveva inoltre escluso che il mancato recapito del biglietto ferroviario potesse valere quale prova presuntiva della titolarità del potere disciplinare in capo a quest’ultimo. Avverso tale decisione il lavoratore ha articolato cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 414 e 421 cod. proc. civ. sotto il profilo dell’omessa istruttoria, non specificava sotto quali profili la norma fosse violata e non individuava con precisione la parte della sentenza censurata. La Corte ha osservato che la censura attiene all’interpretazione del ricorso introduttivo di primo grado, e che tale interpretazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile solo per la correttezza della motivazione.
Il secondo motivo è inammissibile per la sussistenza della doppia conforme. Le due decisioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, senza che rilevi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello. Il ricorrente non ha allegato se e in quali parti le motivazioni fossero significativamente difformi, limitandosi a proporre una propria rilettura delle risultanze processuali.
Anche il quarto motivo è inammissibile, perché cumula le differenti ipotesi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. Non è consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. Per evitare la preclusione è necessario che risultino specificamente identificate e trattate le distinte doglianze.
Il terzo motivo è inammissibile perché il ricorrente censura solo il rilievo processuale di novità dell’argomento, senza considerare che la Corte territoriale lo ha comunque giudicato irrilevante nel merito, sul presupposto della titolarità della carica di rappresentante legale in capo ad altro soggetto all’epoca dei fatti. Il quinto motivo, infine, non considera che il primo giudice aveva svolto istruttoria anche sul punto della riconoscibilità del potere di licenziare, ritenendo dirimente la prova documentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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