Mobilità volontaria e mantenimento del trattamento economico con assegno ad personam (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22713 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, l’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 impone l’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi del comparto dell’amministrazione di destinazione, ma prescrive altresì il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito. Il trattamento retributivo ordinariamente spettante al dipendente trasferito, compresa l’indennità di amministrazione avente carattere di generalità e natura fissa, deve essere mantenuto dall’amministrazione cessionaria anche se superiore a quello dei dipendenti di quest’ultima. Il riassorbimento opera sul trattamento economico considerato nel suo complesso e non sulle singole voci retributive, essendo solo tale criterio conforme al principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., riferito alla globalità e non alle singole componenti.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente trasferito per mobilità volontaria dal Ministero della Difesa alle dipendenze di un Comune, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’erogazione, presso il nuovo ente datore di lavoro, dell’indennità di amministrazione percepita quale dipendente dell’amministrazione di provenienza.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 4 febbraio 2019, aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile il comma 2 quinquies dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e interpretandolo nel senso di escludere il riconoscimento dell’eventuale maggiore retribuzione fissa e continuativa in godimento rispetto a quella spettante nella nuova amministrazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sull’asserita violazione della disciplina contrattuale del comparto Enti Locali e dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, nonché sul principio di irriducibilità della retribuzione e sul divieto di reformatio in peius. Secondo il ricorrente, l’indennità di amministrazione doveva essere considerata emolumento fisso e continuativo da computare ai fini della determinazione del trattamento complessivo, conservando l’eventuale differenza a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, nell’ambito del lavoro pubblico, nel passaggio da una pubblica amministrazione a un’altra è assicurata — in mancanza di disposizioni speciali — la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico: ove questo risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, esso opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam, al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento acquisito.

Il criterio generale del riassorbimento deve operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’amministrazione di arrivo e non con riguardo alle singole voci che lo compongono. Solo il primo sistema è conforme al principio enunciato dall’art. 36 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 141 del 1979, n. 470 del 2002 e n. 434 del 2005), secondo cui la proporzionalità e adeguatezza della retribuzione va riferita non alle singole componenti ma alla globalità di essa. Alle singole voci non può attribuirsi autonomo rilievo se non espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 35423 del 2022; Cass., Sez. L, n. 10210 del 2020).

La Corte ha poi richiamato Cass., Sez. L, n. 169 del 2017, che riconduce il passaggio diretto di personale alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ.: da un lato impone l’applicazione del trattamento previsto nei contratti collettivi del comparto dell’amministrazione cessionaria, dall’altro prescrive il divieto di reformatio in peius, facendo salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettarlo.

In conclusione, il trattamento retributivo spettante in origine al dipendente trasferito, compresa l’indennità di amministrazione di carattere generale e natura fissa (Cass. n. 18196 del 2017), deve essere mantenuto dall’amministrazione cessionaria, pur se maggiore di quello dei dipendenti di quest’ultima, operando su di esso, considerato nel suo complesso, il riassorbimento. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, è stato dichiarato il diritto del ricorrente all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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