La sentenza di rilascio del comodante non fa giudicato sulla proprietà dell’immobile (Cass. civ. Sez. II n. 2663 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell’immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l’azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene). (Rv. 677353-01)
Il Fatto
Nel 2010 un uomo citava la suocera davanti al Tribunale di Bergamo sostenendo di aver acquistato un immobile in provincia di Bergamo intestandolo fiduciariamente a lei, che gli aveva rilasciato una procura a vendere il bene anche a sé stesso senza obbligo di pagamento. Vi aveva abitato con la moglie, poi si era allontanato per motivi di salute. In quel periodo la suocera, dichiarandosi proprietaria e affermando di aver concesso la casa in comodato alla figlia e al genero, aveva ottenuto in un giudizio svoltosi in sua contumacia una sentenza di rilascio. Seguiva la separazione tra i coniugi.
L’attore chiedeva di accertare l’autenticità della procura, l’intestazione fiduciaria e la propria titolarità del bene; in subordine chiedeva la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. La convenuta eccepiva la prescrizione. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Brescia confermava: ritenne dirimente il giudicato formatosi nella causa di comodato, in cui la suocera si era qualificata proprietaria, qualità che sarebbe stata oggetto di accertamento implicito ormai intangibile.
L’attore ricorreva per cassazione con quattro motivi; nel corso del giudizio decedeva e si costituiva l’erede. La resistente depositava una memoria di costituzione di una pagina e, in seguito, una scrittura transattiva con rinuncia al ricorso da parte dell’erede.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione processuale: la memoria della resistente, depositata oltre il termine dell’art. 370 c.p.c. e non notificata, non è un controricorso (Cass. Sez. Un. n. 10019/2019) e, senza controricorso, la parte può solo partecipare alla discussione orale. È quindi inammissibile anche il successivo deposito della transazione con la rinuncia al ricorso, non notificata ex art. 372 c.p.c.: di quel documento, che in astratto avrebbe potuto porre una questione di cessazione della materia del contendere, non si può tenere alcun conto.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Azione di rivendicazione e azione di restituzione tendono allo stesso risultato pratico ma hanno natura diversa: la prima è reale e richiede la prova della proprietà; la seconda è personale e si fonda sulla consegna del bene in base a un titolo poi venuto meno, senza che l’attore debba provare il diritto dominicale. La contestazione del convenuto che si affermi proprietario non trasforma l’azione personale in reale né impone all’attore la probatio diabolica della rivendica (Cass. n. 4416/2007, n. 13605/2000, Sez. Un. n. 7305/2014, n. 795/2020).
Ne deriva, come già affermato da Cass. n. 7890/1994, che il giudicato implicito copre il dedotto e il deducibile, cioè anche le questioni non sollevate che costituiscono presupposto logico essenziale della decisione; ma la proprietà non è presupposto indispensabile di una sentenza di rilascio, perché l’azione può competere anche al locatore o al comodante non proprietari. La Corte d’appello ha dunque errato nel ravvisare un giudicato sulla proprietà in un giudizio che aveva ad oggetto solo il comodato.
Sono fondati anche il secondo e il terzo motivo: la Corte territoriale, ritenuto dirimente il giudicato, non ha esaminato la domanda ex art. 2932 c.c. fondata sulla procura a vendere, benché la proprietà in capo alla convenuta non fosse di per sé incompatibile con un obbligo fiduciario di retrocessione. Il quarto motivo, sulle prove orali del patto fiduciario, è assorbito: il giudice del rinvio dovrà rivalutare le istanze istruttorie. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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