Compensazione delle spese per mutamento di giurisprudenza sulle cartelle (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25208 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di merito è legittima, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., quando ricorra un oggettivo mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, valutato con riguardo all’epoca delle pronunce rese nei gradi di merito. Il giudice del rinvio che motivi sull’effettivo contrasto tra orientamenti di legittimità, poi ricomposto dalle Sezioni Unite, non viola gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., non potendo il ricorrente limitarsi a contestare la compensazione senza confrontarsi con l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta. È altresì configurabile la reciproca soccombenza in presenza di una domanda articolata in più capi e di un accoglimento solo parziale.

Il Fatto

La contribuente aveva proposto opposizione ad estratti di ruolo relativi a diciassette cartelle di pagamento, eccependo l’omessa notifica e la prescrizione dei crediti contributivi. Il Tribunale dichiarava la prescrizione quinquennale in relazione a cinque cartelle. La decisione era riformata in appello, che applicava il termine decennale dell’art. 2953 cod. civ.; la Cassazione, con ordinanza di rinvio, cassava la pronuncia ribadendo il termine breve.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado e compensava tra le parti le spese del primo appello, del giudizio di cassazione e del rinvio. La parte privata impugnava in cassazione la sola statuizione sulle spese, mentre l’agente della riscossione restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione, rilevabile d’ufficio, dell’ammissibilità dell’originaria opposizione ad estratti di ruolo, ma ne esclude l’esame. Nel giudizio di rinvio, infatti, non è consentito riesaminare i presupposti applicativi del principio di diritto enunciato dalla Corte, né sollevare questioni che tendano a porre nel nulla la sentenza rescindente. Il giudizio di rinvio è solo una fase di quello originario, e l’atto di riassunzione opera come mero impulso processuale. Richiamando Cass. ord. n. 16915/2025 e Cass. ord. n. 2365/2025, la Corte ribadisce che il perimetro del nuovo giudizio non consente di rivedere la sussistenza dell’interesse ad agire.

Sul merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza. Prima della pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016, la durata decennale del termine per la sopravvenuta definitività del titolo non opposto era stata affermata da Cass. n. 4338 del 24.02.2014 e ribadita da Cass. n. 11749 dell’8.06.2015 e Cass. n. 5060 del 15.03.2016. Le pronunce dei gradi di merito erano cronologicamente conformi a tale orientamento.

Le Sezioni Unite del 2016 hanno poi chiarito che la scadenza del termine perentorio per opporsi produce solo l’irretrattabilità del credito, senza la conversione del termine breve in quello decennale dell’art. 2953 cod. civ., salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo. La cartella, avendo natura amministrativa, è priva dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. L’orientamento è confermato da Cass. n. 28576/2017.

La Corte ritiene infondata la censura sulla compensazione. La ricorrente non si confronta con l’evoluzione giurisprudenziale rispetto all’epoca delle pronunce né contesta il mutamento intervenuto. La sentenza impugnata ha motivato sull’oggettivo contrasto tra gli orientamenti, richiamando sia Cass. n. 4338/2014 sia Cass. Sez. Un. n. 23397/2016. Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione è ammessa, oltre che nella soccombenza reciproca, nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

La Corte ravvisa anche la parziale reciproca soccombenza. Rispetto alla domanda articolata in più capi — omessa notifica e prescrizione — l’accoglimento è stato parziale, riguardando cinque cartelle su dodici. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 32061 del 31.10.2022, si afferma che l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in più capi può giustificare la compensazione. Nel giudizio di rinvio la parte privata, ricorrente in riassunzione, aveva conservato la posizione di appellata ai sensi dell’art. 394, secondo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con le conseguenze sul contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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