Competenza regionale sul provvedimento autorizzatorio unico ambientale (TAR Piemonte n. 1824 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta alla Regione e non alla Provincia. Le leggi regionali che, prima dell’introduzione del procedimento unico ambientale, avevano delegato alle Province la sola valutazione di impatto ambientale non radicano in capo all’ente provinciale la competenza a provvedere sull’istanza di autorizzazione unica. Il conferimento di una funzione amministrativa a un livello di governo diverso da quello ordinariamente competente richiede una valutazione espressa del legislatore statale o regionale, non essendo sufficiente l’interpretazione estensiva di deleghe preesistenti. L’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023 non sana la competenza provinciale, non richiamando l’art. 27-bis e non applicandosi ai procedimenti pendenti.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato alla Provincia di Biella, in data 1 dicembre 2022, istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo di autorizzazione integrata ambientale e della presupposta valutazione di impatto ambientale, per un impianto di produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi. L’istruttoria è stata curata dall’organo tecnico provinciale, integrato con funzionari della Provincia di Vercelli.
Con determinazione del 9 luglio 2024, la Provincia di Biella ha rigettato l’istanza, sul rilievo della prevalenza dei pareri negativi espressi in conferenza di servizi. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Piemonte, articolando quattro motivi; il quarto censura l’incompetenza dell’amministrazione provinciale. Si sono costituite la Regione e gli enti locali interessati, con interventi ad opponendum di associazioni ambientaliste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il motivo di incompetenza, in coerenza con l’ordine logico delle questioni. Respinge l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione: la società ricorrente, presentando la domanda all’ente provinciale, non ha prestato acquiescenza. L’acquiescenza richiede un comportamento chiaro e inequivoco, incompatibile con la volontà di contestare il provvedimento; non basta una condotta dettata da logica di difesa. La società destinataria di un diniego può censurare la competenza dell’organo che ha provveduto quando sussista obiettiva incertezza sulle rispettive attribuzioni.
Nel merito il motivo è fondato. La lettura coordinata delle norme statali e regionali mostra che la competenza spetta alla Regione Piemonte. L’art. 196 del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva alle Regioni l’approvazione dei progetti di nuovi impianti e l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero. L’art. 208 impone la domanda alla Regione competente per territorio, che convoca la conferenza di servizi. L’art. 27-bis attribuisce all’autorità competente in materia di VIA il rilascio del provvedimento unico.
Il Collegio richiama la ricostruzione della Cons. Stato, Sez. IV, n. 6195 del 2021: le funzioni relative al provvedimento unico costituiscono una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori rispetto al solo giudizio di compatibilità ambientale. Il conferimento di funzioni amministrative a un livello di governo diverso richiede una scelta espressa del legislatore competente, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; tale valutazione non può essere implicita né derivare da interpretazione estensiva di deleghe esistenti.
Le leggi regionali piemontesi n. 40 del 1998 e n. 44 del 2000 avevano delegato alle Province la sola valutazione di impatto ambientale e il decentramento di funzioni in materia di rifiuti, ma precedono il procedimento unico e non possono oggi radicare la competenza provinciale. Prevale la sopravvenuta disciplina statale, per gerarchia delle fonti, specialità e successione nel tempo. Né vale l’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, che non richiama l’art. 27-bis e comunque non si applica ai procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore. Esclusa la competenza provinciale, non vi è luogo per la rimessione alla Corte costituzionale.
Il quarto motivo è accolto, con assorbimento degli altri. Il provvedimento di diniego è annullato; sulla domanda dovrà pronunciarsi la Regione Piemonte secondo il procedimento unico. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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