Silenzio assenso della pubblica amministrazione con istanza e scadenza del termine (TAR Lazio n. 2415 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione si perfeziona con la presentazione di una formale istanza e il decorso del termine di legge, senza che occorra alcuna ulteriore attività del richiedente. Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al d.lgs. n. 206/2007, il termine per provvedere è di tre mesi ai sensi dell’art. 16, comma 6, elevabile a quatto mesi in caso di richiesta di integrazione documentale ex art. 16, comma 2. L’inutile decorso di tale termine, in assenza di provvedimento espresso e di richieste di integrazione, determina un inadempimento dell’Amministrazione, con conseguente obbligo di concludere il procedimento e nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 27 luglio 2024, una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, funzionale all’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere, senza adottare alcun provvedimento prima della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato la ricostruzione consolidata dell’istituto: perché si configuri l’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia scaduto il termine assegnato all’Amministrazione senza che questa si sia pronunciata. Nel caso concreto entrambe le condizioni risultano integrate.

La Corte ha individuato il quadro normativo di riferimento nella legge n. 241 del 1990, che fissa il termine generale di trenta giorni, e nel d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo impone di accertare la completezza della documentazione entro trenta giorni e di richiedere eventuali integrazioni.

Da ciò il Collegio ha tratto il termine complessivo massimo di quattro mesi, ipotizzando una richiesta di integrazione, in concreto mai intervenuta. Il Ministero è rimasto inerte: non ha concluso il procedimento né ha sollecitato chiarimenti al richiedente.

L’assenza di qualsiasi risposta, unita alla mancanza di richieste di integrazione, ha così perfezionato l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento, con conseguente accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per il caso di persistente inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro i successivi 90 giorni. Nel definire il procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità — come affermati dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard — e ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *