Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nel silenzio assenso (TAR Campania n. 1073 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in pendenza di lite, di un provvedimento di annullamento d’ufficio del diniego impugnato determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente ritrarre alcuna utilità dalla pronuncia di annullamento. Il giudice amministrativo, tuttavia, ai fini della soccombenza virtuale e dell’eventuale azione risarcitoria, è tenuto ad accertare l’illegittimità degli atti impugnati. Il riconoscimento in autotutela della formazione del silenzio assenso sull’istanza conferma l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, con conseguente imputazione delle spese di lite alla parte soccombente in via virtuale.

Il Fatto

Una società operante nel commercio di prodotti non alimentari presentava istanza al SUAP competente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una media struttura di vendita. Il procedimento si concludeva negativamente con un provvedimento di rigetto, fondato per relationem su un parere contrario del responsabile del servizio commercio del Comune, che aveva rilevato carenze documentali relative al piano finanziario, al piano occupazionale, alla regolarità tributaria e alla dotazione di servizi igienici.

La società impugnava la determinazione negativa e chiedeva l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza. In pendenza di lite, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, il SUAP annullava d’ufficio il provvedimento impugnato e attestava l’accoglimento per silentium dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, per effetto della sopravvenuta autotutela, la ricorrente non potrebbe più trarre alcuna utilità pratica da una pronuncia di annullamento dell’atto già rimosso. Ne deriva l’improcedibilità della domanda annullatoria per sopravvenuta carenza di interesse, circostanza peraltro riconosciuta dalla stessa parte ricorrente.

Tale sopravvenienza non esime, però, il giudice dall’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, richiesto ai fini della soccombenza virtuale e dell’esperibilità dell’azione risarcitoria. Il Tribunale conferma il favorevole apprezzamento delle censure già espresso in fase cautelare: l’organo che aveva reso il parere negativo versava in posizione di potenziale conflitto di interessi ex artt. 6 bis della l. n. 241/1990, 53 del d.lgs. n. 165/2001 e 7 del d.p.r. n. 62/2013.

Inoltre, le lacune documentali poste a fondamento del diniego risultano indicate in termini ellittici e apodittici e contestate in difetto di doverosa acquisizione d’ufficio e di soccorso istruttorio. Quanto al silenzio assenso, è la stessa amministrazione ad averne riconosciuto la formazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 della l. r. Campania n. 7/2020, dell’art. 8 del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 20 della l. n. 241/1990, prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole.

Sul risarcimento, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la mera illegittimità dell’azione amministrativa non basta: occorre la prova della colpa dell’amministrazione e di un “danno-conseguenza“. L’accertamento virtuale di illegittimità non reca alcuna valenza predittiva automatica sulla sussistenza del danno. Nel caso concreto, la domanda risarcitoria non risulta suffragata da adeguata dimostrazione della colpa grave né della perdita patrimoniale: appaiono da escludersi il danno emergente e il lucro cessante, mentre la proiezione dei ricavi si presenta apodittica e congetturale. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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