L’inottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento della Carta Docente impone l’obbligo di provvedere e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3033 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro da parte di una pubblica amministrazione, una volta passata in giudicato e notificata, non necessita di ulteriore istanza per ottenere l’adempimento; il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima la parte creditrice ad agire in sede di giudizio di ottemperanza. In tale sede, accertata l’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine assegnato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, affinché provveda direttamente all’adempimento in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore di una docente il beneficio economico della “Carta elettronica” per l’anno scolastico 2022/23, di importo pari a euro 500,00 annui.
La sentenza, notificata al Ministero a mezzo PEC, era passata in giudicato. Tuttavia, l’amministrazione non aveva provveduto all’adempimento spontaneo nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il titolo giudiziale era stato ritualmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, era ampiamente decorso senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, nemmeno parziale. L’amministrazione, costituitasi con una memoria di stile, non aveva fornito alcuna deduzione o indicazione circa l’andamento della procedura, così che il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum.
La pronuncia ha quindi accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando a quest’ultimo un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega. Il commissario, quale adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, dovrà dare corso al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, in conformità ai criteri richiamati nella motivazione.
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Nota della Redazione
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