Competenza della sezione imprese ancorata al rapporto societario (Cass. civ. Sez. I n. 3467 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza della sezione specializzata per le imprese, la causa petendi deve essere fondata sul rapporto societario, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003. Non è sufficiente che tra le parti costituite sussista un rapporto di società, se l’oggetto del giudizio non investe tale rapporto. La mera qualità di socio di una delle parti non radica la competenza della sezione specializzata quando la domanda abbia ad oggetto il pagamento di una fornitura di merci. In tal caso la competenza resta del tribunale ordinario, individuato secondo i criteri generali.
Il Fatto
Una società convenuta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Torre Annunziata. Nel giudizio la parte opposta chiedeva l’emissione di un’ingiunzione di pagamento di una somma, ex art. 186-ter cod. proc. civ., e la condanna dell’opponente al pagamento della medesima somma a titolo di adempimento di un contratto di fornitura di merci e servizi. Il giudizio veniva poi riassunto innanzi alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza, aveva declinato la propria competenza, ritenendo applicabile l’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003 in ragione del rapporto societario tra le parti: l’opposta era socia della cooperativa opposta in via monitoria. Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex artt. 45 e 47, comma 4, cod. proc. civ., contestando che l’accertamento del rapporto societario rientrasse nell’oggetto di causa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, che devolve alla sezione specializzata le cause in cui la causa petendi sia fondata sul rapporto societario. Il criterio di collegamento non è dunque la mera qualità soggettiva delle parti, ma il titolo della domanda.
Il Collegio richiama il proprio precedente Cass. n. 2331/2023, che ha affermato la necessità di ancorare la competenza al rapporto societario quale fondamento della pretesa. Su questa base esclude che, nella specie, rilevi la circostanza che la società debitrice sia socia della cooperativa creditrice.
La ragione è netta: la qualità di socio non è in discussione e la causa ha ad oggetto il pagamento di una fornitura di merce, materia che esula dal rapporto societario. L’accertamento del rapporto sociale non integra l’oggetto del giudizio né la relativa causa petendi.
Il regolamento d’ufficio è pertanto fondato. In accoglimento del ricorso la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Il regime delle spese è rimesso alla decisione di merito.
Nota della Redazione
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