Poteri istruttori d’ufficio: non superano la tardiva richiesta di parte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2135 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d’ufficio del giudice, ex art. 421 cod. proc. civ., deve essere contemperato con il principio dispositivo e non può essere utilizzato per superare gli effetti di una tardiva richiesta istruttoria delle parti o per supplire a una carenza probatoria totale. Tale potere è legittimamente esercitabile solo quando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza sui fatti costitutivi. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legittimità, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal ricorso proposto da una lavoratrice, dipendente del Comune di Palermo, la quale lamentava lo svolgimento di attività lavorativa eccedente l’orario contrattuale di 20 ore settimanali e chiedeva la differenza retributiva. La Corte territoriale rigettava le domande, ritenendo non provato lo svolgimento del lavoro straordinario. La lavoratrice ricorreva per cassazione, deducendo, tra gli altri, la violazione dell’art. 421 cod. proc. civ. per il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio da parte della Corte territoriale. Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, nel rito del lavoro, l’attivazione dei poteri istruttori officiosi non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire a una carenza probatoria totale. L’art. 421 cod. proc. civ., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, consente l’esercizio dei poteri ufficiosi solo quando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza sui fatti costitutivi. Ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari.
Con riferimento al secondo motivo, la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., sollecitando una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ravvisato una differenza qualitativa tra l’attività assegnata ai dirigenti e quella assegnata ai funzionari. La ricorrente, inoltre, non si confrontava con la sentenza impugnata, che aveva rilevato la mancata adozione di un sistema alternativo di certificazione del servizio svolto all’esterno degli uffici.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 36 Cost., è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la violazione costituzionale non era configurabile a fronte dell’inammissibilità delle censure riguardanti il difetto di prova dei presupposti fattuali della causa petendi. Il quarto motivo, concernente le spese processuali, è stato ritenuto inammissibile in quanto dipendente dall’accoglimento dei primi due motivi.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Palermo, e ha dato atto della sussistenza dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. L’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, rimasta intimata, non ha ricevuto alcuna statuizione sulle spese.
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Nota della Redazione
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