Divieto di rinnovo tacito e ANAS organismo di diritto pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 3933 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, sanzionato con la nullità dall’art. 6 della legge n. 537/1993, si applica anche agli organismi di diritto pubblico, dovendosi interpretare il rinvio dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 in conformità al diritto eurounitario. La trasformazione di ANAS in società per azioni non ne ha eliso i connotati pubblicistici, permanendo la natura pubblica del soggetto e i poteri pubblicistici connessi alla gestione di beni e opere pubbliche di rilevanza strategica. Ne consegue che ANAS rientra tra i soggetti aggiudicatori tenuti all’applicazione delle norme di evidenza pubblica. In tema di interpretazione di clausole contrattuali non univoche, la contestazione in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una plausibile lettura alternativa.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo dei corrispettivi maturati in forza di numerosi contratti stipulati con ANAS tra il 2004 e il 2005, relativi a verifiche e controlli su attività compartimentali, cantieri e nuove opere. ANAS chiese la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme corrisposte, deducendo la nullità dei contratti per violazione delle regole dell’evidenza pubblica, per artificioso frazionamento e per proroga tacita.
Il Tribunale revocò il decreto e accolse la domanda di restituzione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2632/2018, rigettò l’impugnazione della società, confermando la nullità dei contratti. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dei canoni ermeneutici, è inammissibile. La censura non era stata proposta nei motivi di appello e, in ogni caso, la contestazione in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una plausibile interpretazione alternativa delle clausole, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica riservata al giudice del merito. La ricorrente non ha assolto tale onere. Né ha fornito la dimostrazione richiesta in ipotesi di doppia conforme, ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., omettendo di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, tendono a porre in discussione la valutazione del giudice di merito sulla riconducibilità dei contratti ai servizi di ingegneria e non a quelli di investigazione di cui all’allegato n. 2 al d.lgs. n. 157/1995. Si tratta di lettura alternativa delle emergenze istruttorie non riesaminabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla art. 6 della legge n. 537/1993, è infondato. Il rinvio dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993 non può essere letto in senso meramente letterale, dovendosi tener conto dell’evoluzione normativa che ha portato alla totale equiparazione degli organismi di diritto pubblico alle amministrazioni pubbliche quanto alla disciplina dell’evidenza pubblica di matrice eurounitaria. Le Sezioni Unite n. 15594 del 2014 hanno escluso la natura di società in house di ANAS e ritenuto che la trasformazione in società per azioni non ne ha eliso i connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa. Nella stessa direzione il Cons. Stato n. 2829 del 2013. ANAS rientra dunque tra i soggetti aggiudicatori tenuti all’applicazione delle norme di evidenza pubblica, e il rinnovo tacito senza disdetta né termine finale ha determinato l’elusione del divieto di frazionamento.
Il quarto motivo è infondato e in parte inammissibile. L’azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ., ha carattere restitutorio e la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione: nel caso di prestazione di facere, non suscettibile di restituzione, è proponibile solo l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. Il giudice di appello si è uniformato a tali principi. La censura sull’azione di arricchimento è meramente valutativa e non riesaminabile. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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