Componenti perequative TARI: imputazione tra entrate correnti e riversamento a CSEA (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 70 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI devono essere imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente. L’obbligo di riversamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce obbligazione propria del Comune e non una partita in conto terzi, con la conseguenza che va regolato a carico della parte corrente del bilancio. È inammissibile, in sede di controllo, il quesito sul criterio di quantificazione dell’obbligo di riversamento, per cassa o per competenza, perché incide sulla determinazione del quantum debeatur dell’obbligazione, presupposta rispetto alla rappresentazione contabile e suscettibile di generare contenziosi di competenza di altre magistrature.

Il Fatto

Un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sulle corrette modalità di riversamento e contabilizzazione in bilancio delle componenti perequative TARI previste dalla deliberazione ARERA n. 386/2023 e dalla circolare CSEA n. 59/2024/RIF.

L’Ente ha chiesto, in particolare, se sia legittimo considerare il valore incassato per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare, evitando di anticipare somme in favore di CSEA senza certezza dell’integrale copertura, e se l’imputazione delle somme registrate in entrata debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva che i due quesiti, negli stessi termini, hanno costituito oggetto di una questione di massima deferita all’esame della Sezione delle autonomie su iniziativa di altra Sezione regionale, ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

La questione ha trovato soluzione nella deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie ha enunciato i principi di diritto cui le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi.

Il primo principio attiene al criterio di quantificazione dell’obbligo di riversamento a CSEA. La Sezione delle autonomie lo ha dichiarato inammissibile, perché incide sulla determinazione del quantum debeatur dell’obbligazione di riversamento, presupposta rispetto alla rappresentazione contabile e suscettibile di generare contenziosi di competenza di altre magistrature.

Il secondo principio concerne l’imputazione contabile. Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno collocate tra le entrate di parte corrente del bilancio comunale. L’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non integra una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio.

Questa Sezione, pertanto, uniforma il proprio indirizzo a quello espresso nella deliberazione della Sezione delle autonomie e rinvia alle argomentazioni ivi contenute, esprimendo il parere nei termini di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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