Danno erariale da falsa attestazione contributiva per contributi radiofonici (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 265 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione, nella domanda di ammissione ai contributi per le emittenti radiofoniche locali, della regolarità contributiva del personale impiegato integra illecito erariale, determinando l’indebita percezione del beneficio e la revoca dello stesso. È irrilevante la successiva regolarizzazione tardiva della posizione previdenziale, intervenuta dopo la presentazione della domanda, nonché la rateizzazione amministrativa del debito restitutorio concessa dal Ministero, che non esclude la permanenza di un danno risarcibile fino all’integrale soddisfazione del credito. La condotta è connotata da dolo quando il numero e la distribuzione delle omissioni contributive rivelino piena consapevolezza dell’illecito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società cooperativa radiofonica e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno erariale di 32.436,93 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Mimit. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la società aveva presentato, per le annualità 2014, 2015 e 2016, domande di ammissione ai contributi per l’emittenza radiofonica locale attestando falsamente la regolarità contributiva di due giornalisti iscritti all’albo professionale, in realtà non in regola con i versamenti all’INPGI.
Un procedimento penale avviato per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. si era concluso con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Il Mimit, con determina, aveva revocato i contributi e attivato le procedure di recupero. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice regolamentare delle misure di sostegno previste dall’art. 52, comma 18, legge n. 488/2001. Per le annualità 2014 e 2015 rileva il D.M. 1° ottobre 2002, n. 225, che assume a elemento di valutazione il personale in regola con le norme previdenziali ed esclude dall’erogazione le emittenti non in regola con i contributi, prevedendo la revoca in caso di dichiarazioni mendaci. Per il 2016 viene in rilievo il D.P.R. n. 146/2017, che ammette ai contributi solo i soggetti che non abbiano presentato false attestazioni negli ultimi tre anni.
La Corte accerta che la società, alla data di presentazione delle domande, non era in regola con i versamenti INPGI relativi a due giornalisti. La regolarizzazione intervenuta nel luglio 2016, peraltro parziale, non incide: rileva la situazione esistente al momento della domanda e la falsa attestazione di un requisito inesistente.
Quanto all’annualità 2016, la condotta mendace riferita agli esercizi precedenti aveva riverberato i propri effetti sulla nuova procedura, precludendo l’accesso ai contributi a prescindere dalla regolarizzazione.
Sul requisito psicologico, il Collegio ritiene la condotta connotata da dolo e non da mera colpa: il numero cospicuo e non consecutivo delle mensilità omesse e la presentazione dell’istanza di regolarizzazione a ridosso della pubblicazione della graduatoria depongono per piena consapevolezza dell’illecito. Non rileva la disponibilità alla restituzione, manifestata solo dopo la notifica della citazione.
La rateizzazione del debito restitutorio non esclude il danno: secondo la giurisprudenza contabile richiamata, la rateizzazione concessa in via amministrativa non osta all’accertamento della responsabilità, sussistendo un danno risarcibile fino all’integrale soddisfazione del credito. I convenuti sono pertanto condannati in solido, con rivalsa in fase esecutiva dei pagamenti eventualmente effettuati.
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Nota della Redazione
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