Responsabilità contabile e prova del danno da contratti a chiamata illegittimi (Corte dei Conti Sez. III App. n. 49 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativo-contabile l’onere di provare il danno erariale grava sulla Procura contabile, che deve offrire riscontri obiettivi circa l’inesatto adempimento delle prestazioni. L’illegittimità del contratto — nella specie il lavoro intermittente vietato alle pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 81/2015 — non trasforma l’esborso in danno certo: non si versa in ipotesi di responsabilità formale o sanzionatoria. L’assenza di documentazione attestante le prestazioni rese non costituisce presunzione grave, precisa e concordante della loro mancata esecuzione, potendo dipendere da cause alternative e non imputabili all’agente. Il principio di vicinanza della prova non opera quando manchi il coinvolgimento del presunto responsabile nella fase esecutiva del rapporto. Il danno da disservizio non può fondarsi su mere presunzioni, dovendo dimostrarsi la perdita patrimoniale e la definitività del pregiudizio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio conveniva in giudizio il segretario comunale di un ente locale — responsabile dei servizi affari generali e finanziari — per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al risarcimento di un preteso pregiudizio erariale di euro 87.885,52. L’addebito riguardava l’autorizzazione e la sottoscrizione di 105 contratti di lavoro intermittente, stipulati per il periodo 24 aprile – 30 giugno 2017, ritenuti illegittimi perché vietati all’amministrazione pubblica dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 81/2015 ed estremamente generici nel descrivere le prestazioni.
Il danno era articolato in due voci: euro 60.183,76 per gli acconti versati ai lavoratori e euro 27.701,76 per spese legali sostenute dall’ente nei contenziosi originati dai medesimi contratti. La Sezione regionale, con la sentenza n. 585/2022, rigettava la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Proponeva appello la Procura regionale, che chiedeva la riforma della decisione e la condanna al pagamento di euro 77.854,89.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello respinge il gravame, confermando integralmente la decisione impugnata. Il Collegio muove dalla regola generale dell’art. 2697 c.c.: colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti costitutivi. Nella responsabilità erariale tale onere grava interamente sull’attore pubblico, non vertendosi in ipotesi di responsabilità formale o sanzionatoria, ma in un archetipo a prevalente funzione risarcitorio-recuperatoria.
Quanto al danno patrimoniale diretto, l’assunto della Procura è che l’esborso documentato dai mandati di pagamento integri un danno certo, mentre l’assenza di atti attestanti le prestazioni rappresenterebbe prova negativa della loro mancata resa. La Corte ribalta la prospettazione: l’assenza di documentazione non è indice sintomatico della mancata resa, potendo trovare spiegazione in cause alternative parimenti plausibili — mera mancata predisposizione dei moduli o difetti di conservazione — che non necessariamente configurano negligenza dell’agente. Il danno deve essere storico e provato secondo regole eziologico-causali, riferito a singoli episodi individuati.
Il richiamo alla prova presuntiva è respinto con il supporto della giurisprudenza di legittimità citata: la presunzione deve fondarsi su fatti certi, secondo massime di esperienza o l’id quod plerumque accidit, non su congetture o mere supposizioni dedotte da fatti incerti (Cass. Sez. 3, n. 17421 del 2019; Cass., ord. n. 411 del 2021), coerentemente con il precedente contabile Sez. III App. n. 170 del 2019.
Parimenti infondata è l’invocazione della vicinanza della prova. La deroga all’ordinario riparto opera solo nel maneggio di beni e valori, per collegamento con l’art. 1218 c.c. Nella specie difetta il presupposto stesso del criterio: la prova non è raggiunta perché il presunto responsabile figura coinvolto solo nell’autorizzazione e sottoscrizione dei contratti, non nella gestione esecutiva e nella rendicontazione delle prestazioni. Il generico richiamo alla determina di liquidazione non vale a rovesciare l’onere probatorio.
Anche il danno da disservizio da spese legali è insussistente. La sua configurabilità esige la dimostrazione dello spreco di risorse e della perdita patrimoniale definitiva; non basta la scelta dell’ente di difendersi in giudizio, né è provato il definanziamento di altri capitoli di spesa. Molti giudizi si sono conclusi favorevolmente all’ente, con possibilità di recupero delle spese, e in altri il contenzioso non è definitivo. L’appello è quindi rigettato, con conferma della pronuncia di primo grado e regolazione delle spese secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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