Valutazione retroattiva del comportamento del condannato per il diniego della liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. 7 n. 19539 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. Il giudice di merito può pertanto negare la detrazione di pena per un periodo di detenzione già espiato fondandosi su fatti successivi, purché la valutazione sia condotta con riferimento al periodo di cui si richiede il beneficio. In sede di legittimità, le censure che sollecitano una mera riconsiderazione degli elementi già vagliati dal giudice di merito sono inammissibili perché in fatto e manifestamente infondate.
Il Fatto
Il detenuto proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che, rigettando il reclamo presentato dalla difesa, aveva confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui era stata respinta la richiesta di liberazione anticipata relativamente al periodo compreso tra il 24 giugno 2016 e il 24 giugno 2019.
Il ricorrente, per il tramite del difensore, deduceva la violazione dell’art. 54, legge n. 354/1975 e il vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata applicazione del principio di semestralizzazione nella valutazione del beneficio. Ulteriore motivo di doglianza atteneva alla circostanza che il diniego era stato fondato su fatti successivi rispetto al periodo considerato, in relazione ai quali l’interessato era ancora a giudizio, invocandosi il principio della presunzione di innocenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che le censure dedotte dal ricorrente non risultano consentite nel giudizio di legittimità, trattandosi di doglianze in fatto e manifestamente infondate. L’ordinanza di inammissibilità si fonda sulla constatazione che i motivi di ricorso riproducono profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato.
Il Tribunale, nel confermare il diniego, aveva valorizzato elementi di inequivoca gravità: l’aggressione avvenuta il 12 giugno 2021 ai danni della persona offesa, colpita con pugni e con l’utilizzo di un tirapugni, con conseguenti lesioni craniche; nonché l’episodio del 21 aprile 2022, in cui il condannato aveva minacciato cinque agenti di polizia. Tali condotte, secondo il giudice di merito, costituivano una dirimente riprova della mai sopita indole violenta e della totale assenza di rispetto verso le forze dell’ordine, evidenziando il completo fallimento del programma rieducativo.
Quanto alla possibilità di valutare fatti successivi al periodo per cui viene richiesto il beneficio, la Corte ha richiamato il principio espresso da Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il comportamento del condannato successivo al ritorno in libertà può fondarne retroattivamente il diniego, ove considerato espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente attività rieducativa.
Il ricorso, insistendo sulla riconsiderazione dei periodi di riferimento in ragione della distanza temporale dei fatti e della presunzione di innocenza, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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