Evasione e mancato avviso non configurano volontaria sottrazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 19024 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del processo deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, e non può desumersi dalla conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La negligenza informativa dell’imputato, che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile, non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ai sensi dell’art. 420-bis, comma terzo, cod. proc. pen.. L’evasione da una misura cautelare applicata in un diverso procedimento e la conoscenza dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., non accompagnati da altri elementi fattuali, non integrano gli estremi della volontaria sottrazione, qualora l’imputato fosse assistito da difensore d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, formulata avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, emessa in un procedimento in cui ella era stata dichiarata assente. La Corte territoriale aveva ritenuto che la ricorrente si fosse volontariamente resa irreperibile, essendo evasa dagli arresti domiciliari cui era sottoposta in un diverso procedimento, dopo aver ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, cui era seguita l’impossibilità di notificare il decreto di citazione a giudizio.
La difesa deduceva la violazione degli artt. 296 e 420-bis cod. proc. pen., evidenziando che la ricorrente aveva avuto contezza del processo solo al momento della notifica dell’ordine di esecuzione, che non aveva nominato un difensore di fiducia e che, essendo stata dichiarata latitante solo in altro procedimento, la notifica del decreto di citazione era avvenuta presso il solo difensore d’ufficio, il quale non aveva mai presenziato alle udienze.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato sulla base di due ordini di argomenti. In primo luogo, richiamando Sezioni Unite n. 28912 del 2019, ha affermato che l’effettiva conoscenza del procedimento, ai fini dei rimedi restitutori, deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, e non già all’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La conoscenza di tale avviso non equivale alla conoscenza della citazione a giudizio, che sola indica data e luogo dell’udienza, e la circostanza che l’imputazione sia rimasta identica non vale a sostenere l’equivalenza, trattandosi di elemento ovvio.
La Corte ha poi richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 23948 del 2019, secondo cui il giudice deve sempre verificare, anche in presenza di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’indagato, tale da far ritenere con certezza la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione. Da tale prospettiva, ha rimarcato la necessità di superare ogni forma di presunzione legale di conoscenza, valorizzando invece una verifica concreta, costituzionalmente e convenzionalmente orientata.
Quanto al secondo profilo, la Cassazione ha escluso che l’evasione e la successiva latitanza possano automaticamente integrare la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Ha richiamato il proprio insegnamento maggioritario, secondo cui la negligenza informativa dell’imputato non è di per sé prova della volontà di sottrarsi, citando diverse pronunce, tra cui Sez. 2 n. 33417 del 2025 e Sez. 5 n. 23670 del 2025. Ha tuttavia distinto l’ipotesi esaminata da quella affrontata da Sez. 6 n. 46795 del 2023, in cui l’evasione era avvenuta durante l’esecuzione del titolo cautelare emesso nel medesimo procedimento e l’accusa risultava cristallizzata nel titolo cautelare, circostanze assenti nel caso di specie.
Il Collegio ha pertanto enunciato il principio per cui la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e l’evasione dagli arresti domiciliari applicati in un diverso procedimento non costituiscono, di per sé, indici di effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato difeso d’ufficio, ben potendo tali elementi concorrere a un giudizio complessivo di volontaria sottrazione solo se emergono altri elementi fattuali. Ha conseguentemente annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame secondo i principi indicati.
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Nota della Redazione
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