Presunzioni e onere probatorio nell’accertamento dell’amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 19018 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto di una società può essere legittimamente desunta dal giudice di merito attraverso una valutazione complessiva e non atomistica degli indizi, ciascuno dei quali può essere di per sé insufficiente, purché dall’esame congiunto emerga la gravità, la precisione e la concordanza richieste dall’art. 2729 cod. civ.. La prova presuntiva della commistione tra società e della gestione di fatto può fondarsi su elementi quali la continuità operativa nei medesimi locali, i rapporti commerciali anomali e i flussi finanziari personali. In tema di regime del margine, trattandosi di regime agevolativo speciale, l’onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti grava sul contribuente che lo invoca. È inammissibile il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) in presenza di doppia conforme, qualora il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società a responsabilità limitata l’illegittima applicazione del regime del margine e l’indebita detrazione dell’IVA su fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Gli avvisi di accertamento, per diversi periodi d’imposta, venivano notificati sia al legale rappresentante sia al ricorrente, nella qualità di amministratore di fatto della società.
Il contribuente impugnava gli avvisi e, dopo un primo esito favorevole in appello, la Corte di cassazione cassava con rinvio, ritenendo che il giudice di merito avesse trascurato elementi fattuali rilevanti ai fini della qualifica di amministratore di fatto. Il giudice del rinvio rigettava il ricorso in riassunzione, valorizzando un compendio indiziario dal quale desumeva la commistione tra la società e un’altra società facente capo al contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura è preclusa dalla doppia conforme, atteso che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, ripropone l’inammissibilità del ricorso per il vizio motivazionale di cui al n. 5 del comma 1 quando la decisione di secondo grado è conforme a quella di primo grado e il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti la violazione delle regole sulla prova presuntiva, la Corte rammenta che la gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere valutate in un giudizio complessivo e non atomistico, in cui ciascun indizio rafforza e trae vigore dall’altro. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha fondato il proprio convincimento su un vasto compendio probatorio, comprendente la continuità operativa delle due società nei medesimi locali, le modalità anomale di fatturazione, la vincolatività del prezzo di rivendita imposto dal fornitore e le annotazioni contabili che documentavano il passaggio settimanale di denaro, con dirette indicazioni del contribuente al legale rappresentante. Tali elementi, valutati congiuntamente, sono stati ritenuti logicamente idonei a supportare la presunzione della qualità di amministratore di fatto, senza che il ricorrente fornisse una prova contraria adeguata, limitandosi a frazionare la valenza indiziaria dei singoli elementi. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto immune dai vizi denunciati.
Il quarto motivo, relativo alla nullità della sentenza per la mancata considerazione della documentazione prodotta a sostegno della regolare applicazione del regime del margine, è parimenti inammissibile. Il richiamo generico agli atti di causa non consente di comprendere le ragioni per cui il regime in questione sarebbe applicabile, nonostante l’onere della prova dei relativi presupposti gravi sul contribuente che invoca il trattamento agevolativo.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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